Sentenza 225/1997 (ECLI:IT:COST:1997:225)
Massima numero 23393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 04/07/1997; Pubblicazione in G. U. 09/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 225/97. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - SEQUESTRABILITA' E PIGNORABILITA' PER CREDITI ERARIALI - APPLICABILITA' DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 545 COD. PROC. CIV., PER OGNI ALTRO CREDITO DEL PRIVATO DIPENDENTE - MANCATA PREVISIONE - TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO A QUELLO RISERVATO AI PRIVATI DIPENDENTI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RICHIAMO ALLA SENT. N. 99 DEL 1993 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 225/97. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - SEQUESTRABILITA' E PIGNORABILITA' PER CREDITI ERARIALI - APPLICABILITA' DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 545 COD. PROC. CIV., PER OGNI ALTRO CREDITO DEL PRIVATO DIPENDENTE - MANCATA PREVISIONE - TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO A QUELLO RISERVATO AI PRIVATI DIPENDENTI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RICHIAMO ALLA SENT. N. 99 DEL 1993 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 4, l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) e 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., in quanto -posto che con la sentenza n. 99 del 1993 e' stata estesa la sequestrabilita' o pignorabilita' dell'indennita' di fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per ogni credito e negli stessi limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., al fine di eliminare l'ingiustificata disparita' di trattamento fra dipendenti pubblici e privati - non puo' asserirsi che l'assenza di limiti al pignoramento o al sequestro si giustifichi in ragione della tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da dipendenti incapaci e infedeli, tenuto conto che proprio tale privilegio non puo' prevalere, nel bilanciamento dei valori, sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore pubblico o privato. - Sent. n. 99/1993. red.: S. Di Palma
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 4, l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) e 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., in quanto -posto che con la sentenza n. 99 del 1993 e' stata estesa la sequestrabilita' o pignorabilita' dell'indennita' di fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per ogni credito e negli stessi limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., al fine di eliminare l'ingiustificata disparita' di trattamento fra dipendenti pubblici e privati - non puo' asserirsi che l'assenza di limiti al pignoramento o al sequestro si giustifichi in ragione della tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da dipendenti incapaci e infedeli, tenuto conto che proprio tale privilegio non puo' prevalere, nel bilanciamento dei valori, sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore pubblico o privato. - Sent. n. 99/1993. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte