Sentenza 226/1997 (ECLI:IT:COST:1997:226)
Massima numero 23394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 04/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 226/97. PROFESSIONI - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - CONDANNA PER UNO DEI REATI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE IMPUGNATA - AUTOMATICA CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI E AD ALCUNE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI PER I QUALI LA CORTE COSTITUZIONALE HA RITENUTO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIME LE NORME CHE PREVEDEVANO RISPETTIVAMENTE LA DESTITUZIONE AUTOMATICA O LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE IN CONSEGUENZA DELLA CONDANNA PER DETERMINATI REATI (SENT. NN. 971/1988, 16/1991, 403/1992, 197/1993 PER I PUBBLICI DIPENDENTI E 40/1990, 158/1990, 326/1992 E 297/1993 PER ALCUNE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI) - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO, SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO, SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.
SENT. 226/97. PROFESSIONI - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - CONDANNA PER UNO DEI REATI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE IMPUGNATA - AUTOMATICA CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI E AD ALCUNE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI PER I QUALI LA CORTE COSTITUZIONALE HA RITENUTO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIME LE NORME CHE PREVEDEVANO RISPETTIVAMENTE LA DESTITUZIONE AUTOMATICA O LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE IN CONSEGUENZA DELLA CONDANNA PER DETERMINATI REATI (SENT. NN. 971/1988, 16/1991, 403/1992, 197/1993 PER I PUBBLICI DIPENDENTI E 40/1990, 158/1990, 326/1992 E 297/1993 PER ALCUNE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI) - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO, SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO, SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferiemnto agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, n. 1, l. 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), della stessa legge, in quanto - posto che l'art. 5 citato individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; e l'art. 7 disciplina l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti -l'intervenuta condanna penale, come le altre fattispecie previste dall'art. 5, incide su tale complessiva situazione soggettiva, sicche' il provvedimento di cancellazione dal ruolo e' conseguenziale alla modificazione di essa e, non costituendo, quindi, misura disciplinare, non si pone l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinche' possa esercitare il suo diritto di difesa. - S. nn. 40 e 158/1990, 297/1993, 220/1995. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferiemnto agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, n. 1, l. 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), della stessa legge, in quanto - posto che l'art. 5 citato individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; e l'art. 7 disciplina l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti -l'intervenuta condanna penale, come le altre fattispecie previste dall'art. 5, incide su tale complessiva situazione soggettiva, sicche' il provvedimento di cancellazione dal ruolo e' conseguenziale alla modificazione di essa e, non costituendo, quindi, misura disciplinare, non si pone l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinche' possa esercitare il suo diritto di difesa. - S. nn. 40 e 158/1990, 297/1993, 220/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte