Sentenza 227/1997 (ECLI:IT:COST:1997:227)
Massima numero 23365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 04/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 227/97. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE PUGLIA - DIRIGENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITE MASSIMO DI ETA' - PREVISIONE NEL COMPUTO DEGLI ANNI RICHIESTI PER IL MASSIMO DELLA PENSIONE DEI SERVIZI RISCATTABILI E RICONGIUNGIBILI ANZICHE' DI QUELLI RISCATTATI E RICONGIUNTI CON ATTO FORMALE, COME STABILITO PER I DIPENDENTI STATALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 117 COST. - POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE IL TETTO MASSIMO DI 40 ANNI VALUTABILI SOLTANTO PER COLORO CHE NON POTEVANO ESERCITARE LA FACOLTA' DI RISCATTO O DI RICONGIUNGIMENTO DI ALTRI PERIODI - ESERCIZIO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITA' DI CUI GODE IL LEGISLATORE REGIONALE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO - NON FONDATEZZA.
SENT. 227/97. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE PUGLIA - DIRIGENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITE MASSIMO DI ETA' - PREVISIONE NEL COMPUTO DEGLI ANNI RICHIESTI PER IL MASSIMO DELLA PENSIONE DEI SERVIZI RISCATTABILI E RICONGIUNGIBILI ANZICHE' DI QUELLI RISCATTATI E RICONGIUNTI CON ATTO FORMALE, COME STABILITO PER I DIPENDENTI STATALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 117 COST. - POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE IL TETTO MASSIMO DI 40 ANNI VALUTABILI SOLTANTO PER COLORO CHE NON POTEVANO ESERCITARE LA FACOLTA' DI RISCATTO O DI RICONGIUNGIMENTO DI ALTRI PERIODI - ESERCIZIO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITA' DI CUI GODE IL LEGISLATORE REGIONALE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, della l. Regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, con riguardo al d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui, nel consentire al personale dirigenziale regionale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, di essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno di eta', prevede che il servizio utile per il conseguimento del massimo della pensione debba ricomprendere i servizi "riscattabili e ricongiungibili", anziche' riscattati e ricongiunti con atto formale, secondo la disciplina statale invocata come norma di principio, con cio' escludendo la facolta' di revocare l'istanza, eventualmente gia' presentata, di riscatto dei servizi utili a fini pensionistici, a differenza di quanto accadrebbe per i dirigenti statali che vi potrebbero rinunciare sino a che il riscatto non sia stato attualizzato nel provvedimento di liquidazione della pensione, in quanto la norma impugnata, prendendo in considerazione i servizi suscettibili di riscatto o di ricongiunzione, ha mantenuto la 'ratio', comune alle varie norme statali in materia, di dare la possibilita' di raggiungere il tetto massimo di 40 anni valutabili, ma ha limitato tale beneficio a coloro che non avevano la possibilita' di raggiungere altrimenti tale limite massimo, con esclusione di quanti tale possibilita' avevano gia' acquisito o erano nelle condizioni di acquisire in base alla preesistente legislazione, con cio' esercitando in modo tutt'altro che arbitrario o irragionevole la discrezionalita' di cui dispone il legislatore regionale nell'ambito delle disposizioni statali in materia di pubblico impiego e nel rispetto del divieto di stabilire per il personale della regione un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria dei dipendenti. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, della l. Regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, con riguardo al d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui, nel consentire al personale dirigenziale regionale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, di essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno di eta', prevede che il servizio utile per il conseguimento del massimo della pensione debba ricomprendere i servizi "riscattabili e ricongiungibili", anziche' riscattati e ricongiunti con atto formale, secondo la disciplina statale invocata come norma di principio, con cio' escludendo la facolta' di revocare l'istanza, eventualmente gia' presentata, di riscatto dei servizi utili a fini pensionistici, a differenza di quanto accadrebbe per i dirigenti statali che vi potrebbero rinunciare sino a che il riscatto non sia stato attualizzato nel provvedimento di liquidazione della pensione, in quanto la norma impugnata, prendendo in considerazione i servizi suscettibili di riscatto o di ricongiunzione, ha mantenuto la 'ratio', comune alle varie norme statali in materia, di dare la possibilita' di raggiungere il tetto massimo di 40 anni valutabili, ma ha limitato tale beneficio a coloro che non avevano la possibilita' di raggiungere altrimenti tale limite massimo, con esclusione di quanti tale possibilita' avevano gia' acquisito o erano nelle condizioni di acquisire in base alla preesistente legislazione, con cio' esercitando in modo tutt'altro che arbitrario o irragionevole la discrezionalita' di cui dispone il legislatore regionale nell'ambito delle disposizioni statali in materia di pubblico impiego e nel rispetto del divieto di stabilire per il personale della regione un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria dei dipendenti. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 27/12/1989
n. 413
art. 0
legge 28/02/1990
n. 37
art. 0