Sentenza 228/1997 (ECLI:IT:COST:1997:228)
Massima numero 23459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 04/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 228/97. IMPIEGO PUBBLICO - RUOLI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE - CONCORSO A PRIMO DIRIGENTE - AMMISSIONE RISERVATA AI FUNZIONARI DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO CON FUNZIONI DI REGGENTI DI UFFICIO DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE DEI FUNZIONARI APPARTENENTI ALLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE E REGGENTI DI UFFICIO DIRIGENZIALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 228/97. IMPIEGO PUBBLICO - RUOLI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE - CONCORSO A PRIMO DIRIGENTE - AMMISSIONE RISERVATA AI FUNZIONARI DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO CON FUNZIONI DI REGGENTI DI UFFICIO DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE DEI FUNZIONARI APPARTENENTI ALLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE E REGGENTI DI UFFICIO DIRIGENZIALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 20, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui limita l'accesso alla nomina a primo dirigente, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo, ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, escludendo i funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale, anch'essi reggenti nell'ultimo quadriennio, in virtu' di formale incarico, uffici finanziari sede di prima dirigenza. La norma impugnata, infatti - gia' all'origine di natura transitoria e poi progressivamente ridimensionata negli effetti temporali in conseguenza della nuova disciplina dei sistemi di accesso alla dirigenza pubblica introdotta dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - va valutata sia in base al suo unitario inserimento nella preesistente legislazione di trapasso dei sistemi ordinamentali del personale del Ministero delle finanze, sia nel combinato disposto con l'anzidetta successiva legislazione che ha limitato e ridotte giuridicamente le applicazioni. A differenza dei funzionari di nona qualifica funzionale, quelli appartenenti alle qualifiche ad esaurimento hanno mantenuto una peculiarita' e temporaneita' di posizioni giuridiche e di qualifica, nonche' di trattamento economico che si ricollegano allo 'status' ed alle qualifiche ad esaurimento e alle aspettative di carriera maturate nel precedente ordinamento. La scelta operata dal legislatore di accordare un particolare trattamento alle qualifiche ad esaurimento non comporta alcuna violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' della P.A., basandosi essa sul riconoscimento di un maggiore profilo attitudinale derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita, ne' si pone in contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., in quanto tiene conto delle differenze di esperienze professionali e di livelli giuridici e retributivi. red.: R. Foglia
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 20, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui limita l'accesso alla nomina a primo dirigente, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo, ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, escludendo i funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale, anch'essi reggenti nell'ultimo quadriennio, in virtu' di formale incarico, uffici finanziari sede di prima dirigenza. La norma impugnata, infatti - gia' all'origine di natura transitoria e poi progressivamente ridimensionata negli effetti temporali in conseguenza della nuova disciplina dei sistemi di accesso alla dirigenza pubblica introdotta dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - va valutata sia in base al suo unitario inserimento nella preesistente legislazione di trapasso dei sistemi ordinamentali del personale del Ministero delle finanze, sia nel combinato disposto con l'anzidetta successiva legislazione che ha limitato e ridotte giuridicamente le applicazioni. A differenza dei funzionari di nona qualifica funzionale, quelli appartenenti alle qualifiche ad esaurimento hanno mantenuto una peculiarita' e temporaneita' di posizioni giuridiche e di qualifica, nonche' di trattamento economico che si ricollegano allo 'status' ed alle qualifiche ad esaurimento e alle aspettative di carriera maturate nel precedente ordinamento. La scelta operata dal legislatore di accordare un particolare trattamento alle qualifiche ad esaurimento non comporta alcuna violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' della P.A., basandosi essa sul riconoscimento di un maggiore profilo attitudinale derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita, ne' si pone in contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., in quanto tiene conto delle differenze di esperienze professionali e di livelli giuridici e retributivi. red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte