Ordinanza 229/1997 (ECLI:IT:COST:1997:229)
Massima numero 23350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 04/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 229/97. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE COMPETENTE - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO PER IL PUBBLICO MINISTERO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE DINANZI AL GIUDICE IN PRECEDENZA INDICATO COME COMPETENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE NONCHE' DI QUELLO DI OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.
ORD. 229/97. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE COMPETENTE - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO PER IL PUBBLICO MINISTERO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE DINANZI AL GIUDICE IN PRECEDENZA INDICATO COME COMPETENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE NONCHE' DI QUELLO DI OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la sentenza n. 76 del 1993 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo; e considerato, pertanto, che il pubblico ministero non puo' non adeguarsi alla predetta decisione del giudice - le situazioni di abuso del processo, qual e' quella da cui trae origine la questione in oggetto, non sono suscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di costituzionalita', ma danno luogo a problemi risolvibili soltanto nell'ambito delle leggi di ordinamento giudiziario. - Cfr., pure, O. nn. 255/1995; 182/1992; 253/1991. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la sentenza n. 76 del 1993 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo; e considerato, pertanto, che il pubblico ministero non puo' non adeguarsi alla predetta decisione del giudice - le situazioni di abuso del processo, qual e' quella da cui trae origine la questione in oggetto, non sono suscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di costituzionalita', ma danno luogo a problemi risolvibili soltanto nell'ambito delle leggi di ordinamento giudiziario. - Cfr., pure, O. nn. 255/1995; 182/1992; 253/1991. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte