Ordinanza 231/1997 (ECLI:IT:COST:1997:231)
Massima numero 23396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 04/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 231/97. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INCOMPATIBILITA' ALLA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO PER IL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - RITENUTA POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA MEDESIMA RICHIESTA DINANZI AI DIVERSI GIUDICI CHIAMATI DI VOLTA IN VOLTA A PRONUNCIARSI IN MERITO - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DI QUELLO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 231/97. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INCOMPATIBILITA' ALLA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO PER IL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - RITENUTA POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA MEDESIMA RICHIESTA DINANZI AI DIVERSI GIUDICI CHIAMATI DI VOLTA IN VOLTA A PRONUNCIARSI IN MERITO - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DI QUELLO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., laddove consentirebbe la riproposizione di una richiesta di applicazione della pena gia' rigettata con provvedimento motivato dal giudice, senza che sia indicato alcun fatto giuridico nuovo, o diverso, tale da giustificare il riesame, giacche' la reiterazione delle richieste di applicazione della pena e' ammissibile solo se e in quanto esse abbiano un contenuto diverso, apprezzato alla luce del principio del corretto uso degli strumenti processuali. - S. n. 439/1993; O. n. 199/1995. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., laddove consentirebbe la riproposizione di una richiesta di applicazione della pena gia' rigettata con provvedimento motivato dal giudice, senza che sia indicato alcun fatto giuridico nuovo, o diverso, tale da giustificare il riesame, giacche' la reiterazione delle richieste di applicazione della pena e' ammissibile solo se e in quanto esse abbiano un contenuto diverso, apprezzato alla luce del principio del corretto uso degli strumenti processuali. - S. n. 439/1993; O. n. 199/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte