Sentenza 234/1997 (ECLI:IT:COST:1997:234)
Massima numero 23397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 15/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
23398
Titolo
SENT. 234/97 A. INQUINAMENTO ATMOSFERICO - COSTRUZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DELLA PENA CONGIUNTA DELL'ARRESTO E DELL'AMMENDA ANZICHE' DELLA SOLA PENA ALTERNATIVA - DEDOTTO ECCESSO DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 234/97 A. INQUINAMENTO ATMOSFERICO - COSTRUZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DELLA PENA CONGIUNTA DELL'ARRESTO E DELL'AMMENDA ANZICHE' DELLA SOLA PENA ALTERNATIVA - DEDOTTO ECCESSO DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 16, lett. c), l. 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), l'art. 24, comma 1, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 183 del 1987), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziche' "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", in quanto - posto che l'art. 16 l. n. 183 del 1987 detta i principi e i criteri cui doveva informarsi l'esercizio della delega legislativa conferita dall'art. 15 della stessa legge, concernente l'emanazione delle norme necessarie per dare attuazione a direttive della CEE, indicate fra l'altro nell'elenco C allegato alla legge, fra le quali sono comprese le direttive 80/779, 82/884, 84/360, 85/203, attuate con il d.P.R. n. 203 del 1988 in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali; che fra tali criteri figura quello enunciato nella lett. c) dell'art. 16, a tenore del quale "saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni" - la disposizione impugnata (che punisce "chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo la chiusura dell'impianto", comminando "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" prevede le due pene (arresto e ammenda) congiuntamente, e in tal modo, se fissa il massimo della pena detentiva ad un livello inferiore a quello ammesso dalla legge di delega (due anni anziche' tre), impone, in ogni caso l'irrogazione di entrambe le pene, in contrasto con il criterio dell'alternativita' prescritto dalla legge di delega medesima. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 16, lett. c), l. 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), l'art. 24, comma 1, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 183 del 1987), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziche' "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", in quanto - posto che l'art. 16 l. n. 183 del 1987 detta i principi e i criteri cui doveva informarsi l'esercizio della delega legislativa conferita dall'art. 15 della stessa legge, concernente l'emanazione delle norme necessarie per dare attuazione a direttive della CEE, indicate fra l'altro nell'elenco C allegato alla legge, fra le quali sono comprese le direttive 80/779, 82/884, 84/360, 85/203, attuate con il d.P.R. n. 203 del 1988 in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali; che fra tali criteri figura quello enunciato nella lett. c) dell'art. 16, a tenore del quale "saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni" - la disposizione impugnata (che punisce "chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo la chiusura dell'impianto", comminando "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" prevede le due pene (arresto e ammenda) congiuntamente, e in tal modo, se fissa il massimo della pena detentiva ad un livello inferiore a quello ammesso dalla legge di delega (due anni anziche' tre), impone, in ogni caso l'irrogazione di entrambe le pene, in contrasto con il criterio dell'alternativita' prescritto dalla legge di delega medesima. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte