Sentenza 236/1997 (ECLI:IT:COST:1997:236)
Massima numero 23375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 15/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
23376
Titolo
SENT. 236/97 A. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI - AGGIUNTA DELL'IMPORTO DELL'IMPOSTA GLOBALE DOVUTA DALL'EREDE INDIRETTO A QUELLA SULLA QUOTA EREDITARIA - MANCATA PREVISIONE DELLA DEDUZIONE DEL VALORE DI DETTA QUOTA DELL'IMPOSTA GLOBALE O DELLA PARTE DI ESSA ATTRIBUITA DALL'EREDE IN SEDE DI RIPARTIZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - UNIFICAZIONE DELLE DUE PRECEDENTI IMPOSTE SULL'ASSE EREDITARIO E SULLE SINGOLE QUOTE - UNICO TRIBUTO DOVUTO DALL'EREDE INDIRETTO E ARTICOLATO SU DUE SERIE DI ALIQUOTE - NON IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 236/97 A. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI - AGGIUNTA DELL'IMPORTO DELL'IMPOSTA GLOBALE DOVUTA DALL'EREDE INDIRETTO A QUELLA SULLA QUOTA EREDITARIA - MANCATA PREVISIONE DELLA DEDUZIONE DEL VALORE DI DETTA QUOTA DELL'IMPOSTA GLOBALE O DELLA PARTE DI ESSA ATTRIBUITA DALL'EREDE IN SEDE DI RIPARTIZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - UNIFICAZIONE DELLE DUE PRECEDENTI IMPOSTE SULL'ASSE EREDITARIO E SULLE SINGOLE QUOTE - UNICO TRIBUTO DOVUTO DALL'EREDE INDIRETTO E ARTICOLATO SU DUE SERIE DI ALIQUOTE - NON IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, n. 2, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate dispongono che alla imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria assegnata all'erede indiretto, senza che del valore di detta quota sia dedotto quanto dell'imposta globale venga a cadere sull'erede medesimo, poiche' il legislatore del 1971, esercitando quella discrezionalita' che attiene non solo alla determinazione degli indici concreti di capacita' contributiva, ma anche alla struttura dell'imposta, secondo criteri sindacabili solo in caso di palese arbitrarieta' e irrazionalita', ha innovato la disciplina della imposizione successoria, unificando le due distinte tassazioni (quelle sulle singole quote e quelle sul valore globale dell'asse ereditario) in un unico tributo, che e' l'unica imposta dovuta dall'erede indiretto, e che risulta articolato su due serie di aliquote applicate alla base imponibile costituita, rispettivamente, dal valore dell'intero asse ereditario e dal valore della quota di eredita' devoluto ad ogni singolo erede indiretto, sicche' anche senza l'espressa previsione di deduzioni, censurata dal rimettente, non risulta un fenomeno di doppia imposizione a carico dell'erede indiretto, con la conseguente non irragionevolezza del sistema predetto. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, n. 2, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate dispongono che alla imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria assegnata all'erede indiretto, senza che del valore di detta quota sia dedotto quanto dell'imposta globale venga a cadere sull'erede medesimo, poiche' il legislatore del 1971, esercitando quella discrezionalita' che attiene non solo alla determinazione degli indici concreti di capacita' contributiva, ma anche alla struttura dell'imposta, secondo criteri sindacabili solo in caso di palese arbitrarieta' e irrazionalita', ha innovato la disciplina della imposizione successoria, unificando le due distinte tassazioni (quelle sulle singole quote e quelle sul valore globale dell'asse ereditario) in un unico tributo, che e' l'unica imposta dovuta dall'erede indiretto, e che risulta articolato su due serie di aliquote applicate alla base imponibile costituita, rispettivamente, dal valore dell'intero asse ereditario e dal valore della quota di eredita' devoluto ad ogni singolo erede indiretto, sicche' anche senza l'espressa previsione di deduzioni, censurata dal rimettente, non risulta un fenomeno di doppia imposizione a carico dell'erede indiretto, con la conseguente non irragionevolezza del sistema predetto. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte