Sentenza 236/1997 (ECLI:IT:COST:1997:236)
Massima numero 23376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 15/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
23375
Titolo
SENT. 236/97 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA DAL 1 GENNAIO 1991 - NON APPLICABILITA' NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 236/97 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA DAL 1 GENNAIO 1991 - NON APPLICABILITA' NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legislativo 11 ottobre 1990, n. 346, per difetto di rilevanza, trattandosi di disposizione che, essendo entrata in vigore il 1^ gennaio 1991, non trova applicazione ai fatti per i quali pende la causa innanzi al giudice rimettente (nella specie, il giudizio 'a quo' riguardava una successione apertasi il 18 giugno 1977). red.: F. Mangano
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legislativo 11 ottobre 1990, n. 346, per difetto di rilevanza, trattandosi di disposizione che, essendo entrata in vigore il 1^ gennaio 1991, non trova applicazione ai fatti per i quali pende la causa innanzi al giudice rimettente (nella specie, il giudizio 'a quo' riguardava una successione apertasi il 18 giugno 1977). red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 18/03/1953
n. 87
art. 23