Sentenza 237/1997 (ECLI:IT:COST:1997:237)
Massima numero 23480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  19/06/1997;  Decisione del  19/06/1997
Deposito del 15/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 237/97. DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - PALAZZI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO E STORICO - EQUO CANONE - INAPPLICABILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera d), della legge 27 luglio 1978, n. 392, che,nel contesto della disciplina delle locazioni di immobili urbani, esclude i palazzi di particolare pregio artistico o storico dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle locazioni delle abitazioni e, quindi, anche dalla determinazione dell'equo canone, in quanto - premesso che rientra nella discrezionalita' del legislatore e non e' manifestamente irragionevole la norma che considera, ai fini del canone di locazione, i requisiti oggettivi dell'immobile, attribuendo rilievo al pregio storico o artistico che esso presenta - non sussiste la denunciata disparita' di trattamento tra il conduttore di una unita' abitativa compresa in un palazzo di eminente pregio artistico o storico rispetto al conduttore di una abitazione posta in un edificio privo di tali requisiti, giacche' proprio questi ultimi costituiscono l'elemento di differenziazione idoneo ad escludere la omogeneita' e, quindi, la comparabilita' delle situazioni. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte