Sentenza 239/1997 (ECLI:IT:COST:1997:239)
Massima numero 23413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 239/97. ESECUZIONE FORZATA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI ED ARCHITETTI - RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI INSOLUTI - RINVIO ALLE NORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E DI SOSPENSIONE DELLA STESSA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - IRRAGIONEVOLEZZA, DATA LA DIVERSA NATURA E FUNZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DA QUELLE NON TRIBUTARIE E LA DIVERSA TUTELA GIURISDIZIONALE APPRESTATA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
SENT. 239/97. ESECUZIONE FORZATA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI ED ARCHITETTI - RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI INSOLUTI - RINVIO ALLE NORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E DI SOSPENSIONE DELLA STESSA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - IRRAGIONEVOLEZZA, DATA LA DIVERSA NATURA E FUNZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DA QUELLE NON TRIBUTARIE E LA DIVERSA TUTELA GIURISDIZIONALE APPRESTATA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 17, l. 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, in quanto l'inapplicabilita' dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. alla riscossione esattoriale di entrate non tributarie tanto piu' denota l'arbitrarieta' della scelta legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione, quanto piu' si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delle entrate tributarie, in base alla quale, in caso di contestazione giudiziaria, la riscossione coattiva delle imposte avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo, sicche' la esecutorieta' risulta "ope legis" graduata con riferimento alla probabilita' di fondamento della pretesa tributaria rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio; ed in quanto la carenza di "graduazione" dell'esecutivita', nella disciplina legislativa in esame, non solo appare discriminatoria ed irragionevole, imponendo al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalita' ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresi', anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilita'" tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilita' di sole iniziative risarcitorie, le quali possono corrispondere alla specificita' ed all'intensita' della tutela giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24 Cost., solo se inserite in un piu' ampio quadro di garanzie, quale si delinea per le stesse entrate tributarie. - Sent. n. 318/1995. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 17, l. 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, in quanto l'inapplicabilita' dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. alla riscossione esattoriale di entrate non tributarie tanto piu' denota l'arbitrarieta' della scelta legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione, quanto piu' si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delle entrate tributarie, in base alla quale, in caso di contestazione giudiziaria, la riscossione coattiva delle imposte avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo, sicche' la esecutorieta' risulta "ope legis" graduata con riferimento alla probabilita' di fondamento della pretesa tributaria rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio; ed in quanto la carenza di "graduazione" dell'esecutivita', nella disciplina legislativa in esame, non solo appare discriminatoria ed irragionevole, imponendo al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalita' ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresi', anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilita'" tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilita' di sole iniziative risarcitorie, le quali possono corrispondere alla specificita' ed all'intensita' della tutela giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24 Cost., solo se inserite in un piu' ampio quadro di garanzie, quale si delinea per le stesse entrate tributarie. - Sent. n. 318/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte