Sentenza 240/1997 (ECLI:IT:COST:1997:240)
Massima numero 23352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 240/97. IMPIEGO PUBBLICO - MILITARI - DISPENSA DEL SOTTUFFICIALE DEI CARABINIERI DAL SERVIZIO PERMANENTE PER SCARSO RENDIMENTO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 240/97. IMPIEGO PUBBLICO - MILITARI - DISPENSA DEL SOTTUFFICIALE DEI CARABINIERI DAL SERVIZIO PERMANENTE PER SCARSO RENDIMENTO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante: "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri") - nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento, senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare - in quanto, posto che i meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio aventi carattere automatico violano il canone fondamentale di razionalita' normativa, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, e lede cosi' il buon andamento dell'amministrazione militare "sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali". - Cfr., pure, S. nn. 971/1988; 104/1991; 415/1991; 134/1992; 126/1995; 363/1996. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante: "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri") - nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento, senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare - in quanto, posto che i meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio aventi carattere automatico violano il canone fondamentale di razionalita' normativa, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, e lede cosi' il buon andamento dell'amministrazione militare "sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali". - Cfr., pure, S. nn. 971/1988; 104/1991; 415/1991; 134/1992; 126/1995; 363/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte