Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione - Competenze dell'ufficio tecnico comunale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione - Competenze dell'ufficio tecnico comunale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale, dell'art. 14, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, modificando, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, sostituiscono la determinazione dell'ufficio tecnico comunale alla deliberazione del Consiglio comunale, in merito alla possibilità, su proposta del privato interessato, della demolizione dei fabbricati esistenti e della successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del 30%; nonché dispongono che, ove l'intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, che l'UTC, con la stessa determinazione, stabilisca i parametri urbanistico-edilizi dell'intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei parametri volumetrici e dell'altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Il principio fondamentale espresso dall'art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, che richiede la delibera del Consiglio comunale per consentire la realizzazione di interventi in deroga agli strumenti urbanistici, è in armonia con l'art. 14 t.u. edilizia, il quale vale sino all'entrata in vigore della normativa regionale, sicché l'esistenza di una legge regionale sul "piano casa", come nel caso in esame, ne esclude l'applicabilità. (Precedente: S. 217/2020 - mass. 43010).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale, dell'art. 14, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, modificando, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, sostituiscono la determinazione dell'ufficio tecnico comunale alla deliberazione del Consiglio comunale, in merito alla possibilità, su proposta del privato interessato, della demolizione dei fabbricati esistenti e della successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del 30%; nonché dispongono che, ove l'intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, che l'UTC, con la stessa determinazione, stabilisca i parametri urbanistico-edilizi dell'intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei parametri volumetrici e dell'altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Il principio fondamentale espresso dall'art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, che richiede la delibera del Consiglio comunale per consentire la realizzazione di interventi in deroga agli strumenti urbanistici, è in armonia con l'art. 14 t.u. edilizia, il quale vale sino all'entrata in vigore della normativa regionale, sicché l'esistenza di una legge regionale sul "piano casa", come nel caso in esame, ne esclude l'applicabilità. (Precedente: S. 217/2020 - mass. 43010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 14
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 39
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 14
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 39
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte