Sentenza 242/1997 (ECLI:IT:COST:1997:242)
Massima numero 23354
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Titolo
SENT. 242/97 A. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - DEMANIO MARITTIMO - INDIVIDUAZIONE, CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PREVISTO DALL'ART. 59, SECONDO COMMA, D.P.R. N. 616 DEL 1977, ED EMANATO IL 21 DICEMBRE 1995, DELLE AREE DEMANIALI ESCLUSE, PERCHE' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, DALLA DELEGA DI FUNZIONI CONFERITA ALLE REGIONI CON IL PRIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA, RIGUARDO ALLE AREE DEL SUO TERRITORIO, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CENSURA MOSSA PER ESSERE STATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO EMANATO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DEL 5 DICEMBRE 1993 PREVISTO DALL'ART. 6 D.L. N. 400 DEL 1995 (CONVERTITO DA LEGGE N. 494 STESSO ANNO) - NON INCIDENZA DELLA INOSSERVANZA DI DETTO TERMINE SULLA SPETTANZA DEL POTERE GOVERNATIVO, IN BASE ALLO STESSO ART. 59, SECONDO COMMA, ULTIMA PARTE, D.P.R. N. 616 DEL 1997, ESERCITABILE, ANCHE CON MODIFICAZIONE DI ELENCHI DI AREE ESCLUSE GIA' DEFINITI, IN OGNI TEMPO - QUESTIONE DA RITENERSI FORMULATA, PERTANTO, SU NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
SENT. 242/97 A. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - DEMANIO MARITTIMO - INDIVIDUAZIONE, CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PREVISTO DALL'ART. 59, SECONDO COMMA, D.P.R. N. 616 DEL 1977, ED EMANATO IL 21 DICEMBRE 1995, DELLE AREE DEMANIALI ESCLUSE, PERCHE' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, DALLA DELEGA DI FUNZIONI CONFERITA ALLE REGIONI CON IL PRIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA, RIGUARDO ALLE AREE DEL SUO TERRITORIO, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CENSURA MOSSA PER ESSERE STATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO EMANATO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DEL 5 DICEMBRE 1993 PREVISTO DALL'ART. 6 D.L. N. 400 DEL 1995 (CONVERTITO DA LEGGE N. 494 STESSO ANNO) - NON INCIDENZA DELLA INOSSERVANZA DI DETTO TERMINE SULLA SPETTANZA DEL POTERE GOVERNATIVO, IN BASE ALLO STESSO ART. 59, SECONDO COMMA, ULTIMA PARTE, D.P.R. N. 616 DEL 1997, ESERCITABILE, ANCHE CON MODIFICAZIONE DI ELENCHI DI AREE ESCLUSE GIA' DEFINITI, IN OGNI TEMPO - QUESTIONE DA RITENERSI FORMULATA, PERTANTO, SU NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, in data 21 dicembre 1995, con il quale e' stato definito l'elenco delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative alle Regioni di cui all'art. 59, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la censura avanzata per essere stato il provvedimento impugnato emanato quando il termine del 5 dicembre 1993, previsto al riguardo dall'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) era da tempo scaduto. Invero, cosi' come la mancata adozione del decreto in questione, prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1978, gia' previsto dal citato art. 59, secondo comma, aveva comportato - come rilevato dalla Corte costituzionale - solo la quiescenza, allo stato, della delega di funzioni, la mancata emanazione dello stesso entro il 5 dicembre 1993, ha prodotto solo l'effetto, previsto dal citato art. 6, comma 1, d.l. n. 400 del 1993, di rendere, non piu' sospesa, ma pienamente effettiva, la delega stessa. Ma ne' la prima, ne' la seconda volta, in forza dell'ultima parte dello stesso secondo comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 616, secondo cui "col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato", la inosservanza del termine - sotto questo aspetto certamente non perentorio - ha fatto venir meno il potere del Governo - collegato non gia' a caratteristiche permanenti delle aree, ma alla loro concreta utilizzazione, in atto o prevista, soggetta a variare nel tempo - di provvedere in ogni tempo, alla individuazione delle aree escluse, sia nel senso della loro estensione, sia nel senso della loro riduzione. Per cui e' irrilevante stabilire se la proroga del termine gia' fissato dall'art. 6 d.l. n. 400 del 1993 per il 5 dicembre 1993, al 31 dicembre 1995, disposta con la serie di decreti-legge reiterati, a partire dal d.l. n. 586 del 1994, fino al d.l. n. 535 del 1996, e con la sanatoria operata con la legge n. 647 del 1996, possa dirsi - come ritenuto dalla ricorrente - inefficace o comunque costituzionalmente illegittima. - Sulla quiescenza della delega di funzioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977, in conseguenza della mancata emanazione dell'elenco governativo delle aree escluse entro il 31 dicembre 1978, v. O. n. 579/1988. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, in data 21 dicembre 1995, con il quale e' stato definito l'elenco delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative alle Regioni di cui all'art. 59, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la censura avanzata per essere stato il provvedimento impugnato emanato quando il termine del 5 dicembre 1993, previsto al riguardo dall'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) era da tempo scaduto. Invero, cosi' come la mancata adozione del decreto in questione, prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1978, gia' previsto dal citato art. 59, secondo comma, aveva comportato - come rilevato dalla Corte costituzionale - solo la quiescenza, allo stato, della delega di funzioni, la mancata emanazione dello stesso entro il 5 dicembre 1993, ha prodotto solo l'effetto, previsto dal citato art. 6, comma 1, d.l. n. 400 del 1993, di rendere, non piu' sospesa, ma pienamente effettiva, la delega stessa. Ma ne' la prima, ne' la seconda volta, in forza dell'ultima parte dello stesso secondo comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 616, secondo cui "col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato", la inosservanza del termine - sotto questo aspetto certamente non perentorio - ha fatto venir meno il potere del Governo - collegato non gia' a caratteristiche permanenti delle aree, ma alla loro concreta utilizzazione, in atto o prevista, soggetta a variare nel tempo - di provvedere in ogni tempo, alla individuazione delle aree escluse, sia nel senso della loro estensione, sia nel senso della loro riduzione. Per cui e' irrilevante stabilire se la proroga del termine gia' fissato dall'art. 6 d.l. n. 400 del 1993 per il 5 dicembre 1993, al 31 dicembre 1995, disposta con la serie di decreti-legge reiterati, a partire dal d.l. n. 586 del 1994, fino al d.l. n. 535 del 1996, e con la sanatoria operata con la legge n. 647 del 1996, possa dirsi - come ritenuto dalla ricorrente - inefficace o comunque costituzionalmente illegittima. - Sulla quiescenza della delega di funzioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977, in conseguenza della mancata emanazione dell'elenco governativo delle aree escluse entro il 31 dicembre 1978, v. O. n. 579/1988. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 59
co. 2