Sentenza 242/1997 (ECLI:IT:COST:1997:242)
Massima numero 23356
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23354  23355  23357  23358


Titolo
SENT. 242/97 C. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - DEMANIO MARITTIMO - INDIVIDUAZIONE, CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PREVISTO DALL'ART. 59, SECONDO COMMA, D.P.R. N. 616 DEL 1977, ED EMANATO IL 21 DICEMBRE 1995, DELLE AREE MARITTIME ESCLUSE, PERCHE' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, DALLA DELEGA DI FUNZIONI CONFERITA ALLE REGIONI CON IL PRIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA, RIGUARDO ALLE AREE DEL SUO TERRITORIO, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CENSURA FORMULATA PER ESSERE STATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO ADOTTATO SENZA SENTIRE IL PARERE DELLA RICORRENTE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE CON TALE CENSURA SI SAREBBE DENUNCIATA SOLO LA VIOLAZIONE DI NORMA DI LEGGE ORDINARIA E NON DI NORME COSTITUZIONALI - REIEZIONE, RISULTANDO IN TALE VIOLAZIONE NECESSARIAMENTE COINVOLTO IL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE.

Testo
Va respinta, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, marina mercantile e finanze, 21 dicembre 1995, con il quale e' stato definito l'elenco delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative alle Regioni di cui all'art. 59, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla censura relativa alla adozione del provvedimento impugnato da parte del Governo, senza attendere il parere della Regione ricorrente - come richiesto dal citato art. 59, secondo comma - in base all'assunto che tale censura, essendo formulata in riferimento solo alla violazione di norma di legge ordinaria, non potrebbe considerarsi attinente alla violazione delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni della Regione. La partecipazione delle Regioni, con il previsto parere obbligatorio, anche se non vincolante, al procedimento destinato a sfociare nella individuazione, con atto delle autorita' centrali di governo, delle aree demaniali escluse dalla delega, rappresenta infatti la modalita' concreta con cui si realizza, nel caso, il contemperamento di interessi facenti capo, rispettivamente, ad attribuzioni statali e ad attribuzioni regionali, e dunque una modalita' di concorso che deve rispondere al canone costituzionale della leale cooperazione. Cio' non significa che ogni eventuale scostamento del contenuto dell'atto governativo rispetto ai parametri legali che ne condizionano il contenuto, possa automaticamente considerarsi come una lesione della sfera costituzionale di attribuzioni suscettibile di essere fatta valere attraverso il ricorso per conflitto di attribuzioni: ma integra senz'altro siffatta lesione la deviazione dal modello procedimentale imposto dalla legge a tutela del principio di cooperazione. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 59    co. 2