Sentenza 242/1997 (ECLI:IT:COST:1997:242)
Massima numero 23358
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23354  23355  23356  23357


Titolo
SENT. 242/97 E. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - DEMANIO MARITTIMO - IDENTIFICAZIONE, CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PREVISTO DALL'ART. 59, SECONDO COMMA, D.P.R. N. 616 DEL 1977, ED EMANATO IL 21 DICEMBRE 1995, DELLE AREE DEMANIALI ESCLUSE, PERCHE' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, DALLA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITA ALLE REGIONI CON IL PRIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA, RIGUARDO ALLE AREE DEL SUO TERRITORIO, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SENZA IL PRESCRITTO PARERE DELLA REGIONE, E QUINDI CON ESERCIZIO DEL POTERE GOVERNATIVO IN CONTRASTO CON ESIGENZE POSTE DAL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COOPERAZIONE FRA STATO E REGIONI - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO, 'IN PARTE QUA', DELL'ATTO IMPUGNATO - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto (previsto dall'art. 59, secondo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) di individuazione delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative alle Regioni, di cui allo stesso art. 59, primo comma, senza il prescritto parere alle Regioni interessate, da acquisire con modalita' conformi al principio di leale cooperazione. Conseguentemente e' annullato il decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 1995 (emanato in proposito e impugnato dalla Regione Liguria) limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente. L'adozione del provvedimento 'de quo' da parte del Presidente del Consiglio, senza il parere della Regione interessata - parere non certo surrogabile da quello, acquisito 'in extremis', della Conferenza Stato-Regioni - non puo' infatti ritenersi giustificata per il fatto che l'elenco delle aree che il Governo intendeva escludere dalla delega venne inviato alcuni mesi prima alla Regione, con l'invito a quest'ultima ad esprimersi entro sessanta giorni, giacche', pur ammesso che l'assenza, nella legge, di divieti al riguardo, consentisse al Governo - a parte la relativa brevita', subito contestata dalla Regione Liguria, di quello fissato - di richiedere alla Regione di esprimersi entro un termine massimo, tenendo ragionevolmente conto del tempo necessario per un effettivo confronto di posizioni, eventualmente anche con riferimento ai principi ricavabili dall'art. 16, commi 1 e 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, sui procedimenti amministrativi, nessuna norma di legge autorizzava a considerare, decorsi inutilmente i previsti sessanta giorni - come nel suddetto invito si avvertiva - senz'altro acquisito il parere favorevole della Regione. Mentre e' certo inescusabile, di fronte al principio di leale cooperazione, il non essersi tenuto, da parte del Presidente del Consiglio, in alcun conto - come risulta dalle premesse dell'atto - le posizioni espresse dalla Regione in una proposta circostanziata di parere - anche se questo non era stato ancora formalizzato dal Consiglio - tempestivamente inviata dalla Regione. Peraltro, poiche' la denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della ricorrente, viene riconosciuta solo per questa sostanziale omissione, nel procedimento, di modalita' di consultazione e di confronto richieste dal principio di leale cooperazione, resta fermo che il Governo potra' provvedere comunque, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, ultima parte, d.P.R. n. 616 del 1977, una volta assicurata la debita partecipazione della Regione, alla prevista individuazione di aree demaniali da sottrarre alla delega. Rimanendo assorbite le altre censure mosse nel ricorso, sia in ordine al contenuto del provvedimento impugnato, sia in ordine alla sua motivazione, ai suoi presupposti di fatto e all'istruttoria che lo ha preceduto, senza che la Corte debba pronunciarsi riguardo alla stessa ammissibilita' di tali censure in sede di conflitto di attribuzione. - V. massime precedenti. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 59    co. 2