Sentenza 244/1997 (ECLI:IT:COST:1997:244)
Massima numero 23360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23361  23362  23363  23364


Titolo
SENT. 244/97 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SULL'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA PROSPETTATE NEL RICORSO IN VIA ALTERNATIVA ALLA DENUNCIA DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA' - AMMISSIBILITA' - GIUSTIFICATA DIVERSITA', SUL PUNTO, TRA GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE E GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, trattandosi di processo indiscutibilmente "di parti", promosso a garanzia di posizioni soggettive del ricorrente, e' sufficiente, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso sotto il profilo del contenuto dell'impugnazione, che vi sia una richiesta di dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norma di legge, con indicazione del vizio costituzionale denunciato, anche se questo e' prospettato in via alternativa rispetto ad una diversa tesi interpretativa. Non varrebbe infatti in contrario far richiamo al diverso orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo al giudizio in via incidentale, nel quale la affermata inammissibilita' di questione prospettata in via alternativa, deriva essenzialmente, per un verso, dal principio che spetta al giudice 'a quo' lo scioglimento dei dubbi esegetici della norma denunciata, venendo altrimenti meno la possibilita' di verificare la rilevanza della questione, e, per l'altro, dal mancato rispetto della regola che impone al giudice 'a quo', in caso di possibili letture alternative delle norme, quella conforme a Costituzione. Va comunque ribadito, al tempo stesso, che anche il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale non puo' avere per oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione della norma. - Sulla inammissibilita', anche nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, di questioni di mera interpretazione, v. S. n. 19/1956; sulla inammissibilita', nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, di questioni sollevate sul presupposto di non risolti dubbi nella esegesi della norma impugnata, v. S. nn. 472/1989, 30/1984, 109/1982, nonche', da ultimo, S. nn. 99/1997 e 421/1996. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  e segg.