Sentenza 244/1997 (ECLI:IT:COST:1997:244)
Massima numero 23361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Titolo
SENT. 244/97 B. EDILIZIA E URBANISTICA - APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DA PARTE DELLE REGIONI - MODALITA' PROCEDIMENTALI - SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTISI IN BASE ALLA NORMA, CONTENUTA IN UNA SERIE DI DECRETI-LEGGE REITERATI E NON CONVERTITI, PREVEDENTE, IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE NEI CENTOTTANTA GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELL'ATTO, LA FORMAZIONE DEL SILENZIO- ASSENSO - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LAZIO, DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE SUI DECRETI-LEGGE, DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI, E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA SULL'INFONDATO ASSUNTO SECONDO IL QUALE IL DUBBIO PROSPETTATO DALLA RICORRENTE RIGUARDO ALLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA AVREBBE IMPEDITO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI - REIEZIONE.
SENT. 244/97 B. EDILIZIA E URBANISTICA - APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DA PARTE DELLE REGIONI - MODALITA' PROCEDIMENTALI - SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTISI IN BASE ALLA NORMA, CONTENUTA IN UNA SERIE DI DECRETI-LEGGE REITERATI E NON CONVERTITI, PREVEDENTE, IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE NEI CENTOTTANTA GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELL'ATTO, LA FORMAZIONE DEL SILENZIO- ASSENSO - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LAZIO, DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE SUI DECRETI-LEGGE, DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI, E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA SULL'INFONDATO ASSUNTO SECONDO IL QUALE IL DUBBIO PROSPETTATO DALLA RICORRENTE RIGUARDO ALLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA AVREBBE IMPEDITO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI - REIEZIONE.
Testo
Va respinta, nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lazio, in riferimento agli artt. 77, 115, 117 e 118 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma, introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri (neppur essi convertiti) decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata delibera della Regione sullo strumento urbanistico, nei centottanta giorni dalla trasmissione di esso da parte dell'ente che lo aveva adottato, considerava lo strumento approvato per silenzio-assenso - la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in quanto, a suo avviso, si sarebbe richiesta alla Corte una statuizione recante una dichiarazione interpretativa della disposizione denunciata. La Regione ricorrente propone invero due profili di prospettazioni, il primo dei quali - fondato sul dubbio che nessuno dei suddetti decreti-legge avrebbe potuto produrre, come proprio effetto, la formazione del silenzio-assenso - si risolve in una interpretazione della norma, e l'altro in una denuncia, formulata in via alternativa, dei vizi di legittimita' costituzionale della norma stessa, il che nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale (o di azione) non puo' certo dirsi precluso. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Va respinta, nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lazio, in riferimento agli artt. 77, 115, 117 e 118 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma, introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri (neppur essi convertiti) decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata delibera della Regione sullo strumento urbanistico, nei centottanta giorni dalla trasmissione di esso da parte dell'ente che lo aveva adottato, considerava lo strumento approvato per silenzio-assenso - la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in quanto, a suo avviso, si sarebbe richiesta alla Corte una statuizione recante una dichiarazione interpretativa della disposizione denunciata. La Regione ricorrente propone invero due profili di prospettazioni, il primo dei quali - fondato sul dubbio che nessuno dei suddetti decreti-legge avrebbe potuto produrre, come proprio effetto, la formazione del silenzio-assenso - si risolve in una interpretazione della norma, e l'altro in una denuncia, formulata in via alternativa, dei vizi di legittimita' costituzionale della norma stessa, il che nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale (o di azione) non puo' certo dirsi precluso. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte