Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44578  44579  44580  44581


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza - Possibilità di realizzare soppalchi anche nelle zone urbanistiche D, E, F nonché, in queste ultime, oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina - Esclusione del ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio in caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante le demolizione parziale di solaio intermedio - Condizioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico e al cod. beni culturali - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170001).

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9, 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui disciplina gli interventi di demolizione e ricostruzione con riguardo ai beni culturali. Le censure muovono dal presupposto che la disciplina impugnata, per effetto dell'art. 39, comma 13, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, sia applicabile senza limiti anche ai beni culturali; al contrario, in difetto di deroga espressa, si impone in ogni caso l'applicazione della speciale disciplina di tutela dei beni culturali prevista dal piano paesaggistico e dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

Convenzione    n.   art.   Convenzione europea sul paesaggio