Sentenza 244/1997 (ECLI:IT:COST:1997:244)
Massima numero 23362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23360  23361  23363  23364


Titolo
SENT. 244/97 C. EDILIZIA E URBANISTICA - APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DA PARTE DELLE REGIONI - MODALITA' PROCEDIMENTALI - SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTISI IN BASE ALLA NORMA CONTENUTA IN UNA SERIE DI DECRETI-LEGGE REITERATI E NON CONVERTITI, PREVEDENTE LA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE NEI CENTOTTANTA GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELL'ATTO - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LAZIO, DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SU CONDIZIONI E LIMITI DI EFFICACIA DEI DECRETI-LEGGE - RIBADITA IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE TALI PRINCIPI A PARAMETRO NEI GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI - INAMMISSIBILITA', SOTTO QUESTO PROFILO, DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lazio, in riferimento all'art. 77 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri non convertiti decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata approvazione da parte della Regione, nei centottanta giorni dalla trasmissione da parte dell'ente che lo aveva adottato, dello strumento urbanistico, disponeva la formazione del silenzio- assenso. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, le violazioni - lamentate dalla ricorrente - dei principi regolanti l'esercizio del potere governativo di adozione dei decreti-legge, non comportano di per se' alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle Regioni ne' comunque di diritti o di interessi regionali costituzionalmente protetti, e pertanto non possono legittimamente farsi valere dalle Regioni allorche' agiscono nei giudizi in via principale. - Cfr. S. nn. 25/1996 e 29/1995, 64/1987 e 183/1987. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte