Sentenza 244/1997 (ECLI:IT:COST:1997:244)
Massima numero 23364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Titolo
SENT. 244/97 E. EDILIZIA E URBANISTICA - APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DA PARTE DELLE REGIONI - MODALITA' PROCEDIMENTALI - SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTISI IN BASE ALLA NORMA, CONTENUTA IN UNA SERIE DI DECRETI-LEGGE REITERATI E NON CONVERTITI, PREVEDENTE LA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE NEI CENTOTTANTA GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELL'ATTO - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LAZIO, DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD ERRATA INTERPRETAZIONE CIRCA LA POSSIBILE PORTATA DELLA NORMA DI SANATORIA - NON FONDATEZZA.
SENT. 244/97 E. EDILIZIA E URBANISTICA - APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DA PARTE DELLE REGIONI - MODALITA' PROCEDIMENTALI - SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTISI IN BASE ALLA NORMA, CONTENUTA IN UNA SERIE DI DECRETI-LEGGE REITERATI E NON CONVERTITI, PREVEDENTE LA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE NEI CENTOTTANTA GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELL'ATTO - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LAZIO, DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD ERRATA INTERPRETAZIONE CIRCA LA POSSIBILE PORTATA DELLA NORMA DI SANATORIA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Lazio, in riferimento agli artt. 115, 116, 117 e 118 Cost., sotto i profili della violazione delle competenze delle Regioni nelle materie urbanistiche e del principio di leale cooperazione, nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma, introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri non convertiti decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata approvazione da parte della Regione, nei centottanta giorni dalla trasmissione da parte dell'ente che lo aveva adottato, dello strumento urbanistico, disponeva la formazione del silenzio-assenso. La questione e' stata infatti formulata in base ad una inesatta interpretazione della norma di sanatoria, potendo questa salvare soltanto gli effetti prodottisi, in base alla suddetta norma, entro i sessanta giorni della provvisoria validita' di ciascuno dei suddetti decreti- legge, e dovendo escludersi, al tempo stesso, che durante tale periodo siano mai potuti utilmente decorrere i centottanta giorni previsti per la formazione del silenzio-assenso. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Lazio, in riferimento agli artt. 115, 116, 117 e 118 Cost., sotto i profili della violazione delle competenze delle Regioni nelle materie urbanistiche e del principio di leale cooperazione, nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma, introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri non convertiti decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata approvazione da parte della Regione, nei centottanta giorni dalla trasmissione da parte dell'ente che lo aveva adottato, dello strumento urbanistico, disponeva la formazione del silenzio-assenso. La questione e' stata infatti formulata in base ad una inesatta interpretazione della norma di sanatoria, potendo questa salvare soltanto gli effetti prodottisi, in base alla suddetta norma, entro i sessanta giorni della provvisoria validita' di ciascuno dei suddetti decreti- legge, e dovendo escludersi, al tempo stesso, che durante tale periodo siano mai potuti utilmente decorrere i centottanta giorni previsti per la formazione del silenzio-assenso. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte