Sentenza 246/1997 (ECLI:IT:COST:1997:246)
Massima numero 23367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 246/97. ASSISTENZA E BENEFICENZA - ASSISTENZA SOCIALE - DISABILI - TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA - PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI LAVORO - CONFRONTO CON IL DIRITTO DEL GENITORE O DEL FAMILIARE DEL DISABILE A SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO PIU' VICINA AL DOMICILIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost. - degli artt. 21 e 33, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui assicurano non a tutti i disabili, ma solo a quelli aventi un grado di invalidita' superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che si trovino, comunque, in "situazioni di gravita'", il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro. Ne' puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 33, comma quinto, della stessa legge del 1992 che riconosce ai genitori o ai familiari del disabile il diritto a scegliersi la sede di lavoro piu' vicina al domicilio, trattandosi di fattispecie ritenuta applicabile alla sola assistenza continuativa di un disabile grave. red.: R. Foglia

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte