Sentenza 247/1997 (ECLI:IT:COST:1997:247)
Massima numero 23415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 247/97. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO (NELLA SPECIE: TAGLIO DI PIANTE) IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - REATO CONTRAVVENZIONALE CONFIGURATO QUALE REATO DI PERICOLO PRESUNTO - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - POSSIBILITA' DI INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE NEL SENSO DI DIVIETO ASSOLUTO DI INTERVENTI DELL'UOMO, ANCHE DI QUELLI "NATURALI" DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI FLUVIALI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' - INFONDATEZZA.
SENT. 247/97. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO (NELLA SPECIE: TAGLIO DI PIANTE) IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - REATO CONTRAVVENZIONALE CONFIGURATO QUALE REATO DI PERICOLO PRESUNTO - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - POSSIBILITA' DI INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE NEL SENSO DI DIVIETO ASSOLUTO DI INTERVENTI DELL'UOMO, ANCHE DI QUELLI "NATURALI" DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI FLUVIALI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui sottopone a sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni di beni specificamente tutelati da vincolo paesaggistico, ottenute mediante opere non autorizzate, a prescindere dall'incidenza concretamente dannosa per i beni tutelati, sia perche', con riferimento alla tassativita' delle condotte incriminate dalla norma denunciata ed al principio della tipicita' del precetto penale, la scansione dell'ambito sanzionatorio e della conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli, sulla base delle tipologie di condotte incriminate (combinato disposto degli artt. 1-sexies cit. e 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47) risulta, alla luce sia dell'interpretazione adeguatrice operata dalla giurisprudenza sia dell'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, corrispondente ai precetti di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo inoltre il canone di adeguatezza e congruita' della pena - nel rapporto di proporzionalita' sia nel minimo che nel massimo - alla tutela del bene presidiato dalla norma; sia perche', con riferimento all'offensivita' in concreto delle condotte incriminate, l'accertamento in concreto dell'offensivita' specifica della singola condotta, anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto, e' devoluto in ogni caso al sindacato del giudice penale, mentre la mancanza di offensivita' in concreto, lungi dall'integrare un potenziale vizio di costituzionalita', implica una valutazione di merito rimessa al giudice; sia, infine, perche' il riferimento al parametro costituito dall'art. 13 Cost. e' del tutto inconferente. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui sottopone a sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni di beni specificamente tutelati da vincolo paesaggistico, ottenute mediante opere non autorizzate, a prescindere dall'incidenza concretamente dannosa per i beni tutelati, sia perche', con riferimento alla tassativita' delle condotte incriminate dalla norma denunciata ed al principio della tipicita' del precetto penale, la scansione dell'ambito sanzionatorio e della conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli, sulla base delle tipologie di condotte incriminate (combinato disposto degli artt. 1-sexies cit. e 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47) risulta, alla luce sia dell'interpretazione adeguatrice operata dalla giurisprudenza sia dell'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, corrispondente ai precetti di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo inoltre il canone di adeguatezza e congruita' della pena - nel rapporto di proporzionalita' sia nel minimo che nel massimo - alla tutela del bene presidiato dalla norma; sia perche', con riferimento all'offensivita' in concreto delle condotte incriminate, l'accertamento in concreto dell'offensivita' specifica della singola condotta, anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto, e' devoluto in ogni caso al sindacato del giudice penale, mentre la mancanza di offensivita' in concreto, lungi dall'integrare un potenziale vizio di costituzionalita', implica una valutazione di merito rimessa al giudice; sia, infine, perche' il riferimento al parametro costituito dall'art. 13 Cost. e' del tutto inconferente. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte