Sentenza 248/1997 (ECLI:IT:COST:1997:248)
Massima numero 23460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 248/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV E DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE - INCOMPATIBILITA' CON LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - INCIDENZA SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 88/1995 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 248/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV E DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE - INCOMPATIBILITA' CON LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - INCIDENZA SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 88/1995 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 Cost.- dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, come "autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", nella parte in cui mantengono fermo l'obbligo d'iscrizione e di contribuzione all'ENPAV dei veterinari gia' iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 136 del 1991 ed assoggettati anche a contribuzione INPDAP, nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente previdenziale. Tale trasformazione, riguardando piuttosto gli strumenti di gestione e la differente qualificazione giuridica dell'ente, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attivita' istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente, rispetto al quale il potere impositivo ed il correlativo obbligo contributivo costituiscono altrettanti corollari. Il dubbio di legittimita' costituzionale e' ulteriormente inconsistente in riferimento al profilo rilevante nel giudizio 'a quo', che concerne veterinari gravati dalla doppia contribuzione, rispetto ai quali resta valido quanto affermato dalla sentenza n. 88 del 1995 di questa Corte circa la giustificazione dell'obbligo, da ricercarsi nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo (futuribili beneficiari di una doppia pensione) e, insieme, nella solidarieta' endocategoriale che il legislatore si e' preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare l'idonea provvista dei mezzi. Considerazione, quest'ultima, tanto piu' valida ora, in un sistema autofinanziato. La permanente vigenza del fine pubblicistico dell'attivita' svolta dall'ente in questione esclude possa ritenersi lesiva della liberta' negativa di associazione l'imposizione da parte della legge di obblighi di appartenenza ad un organismo pubblico a struttura associativa. - V. sent. nn. 132/1984, 133/1984, 173/1986, 73/1992, 259/1992, 78/1995 e ord. nn. 813/1988 e 707/1988. red.: R. Foglia
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 Cost.- dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, come "autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", nella parte in cui mantengono fermo l'obbligo d'iscrizione e di contribuzione all'ENPAV dei veterinari gia' iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 136 del 1991 ed assoggettati anche a contribuzione INPDAP, nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente previdenziale. Tale trasformazione, riguardando piuttosto gli strumenti di gestione e la differente qualificazione giuridica dell'ente, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attivita' istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente, rispetto al quale il potere impositivo ed il correlativo obbligo contributivo costituiscono altrettanti corollari. Il dubbio di legittimita' costituzionale e' ulteriormente inconsistente in riferimento al profilo rilevante nel giudizio 'a quo', che concerne veterinari gravati dalla doppia contribuzione, rispetto ai quali resta valido quanto affermato dalla sentenza n. 88 del 1995 di questa Corte circa la giustificazione dell'obbligo, da ricercarsi nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo (futuribili beneficiari di una doppia pensione) e, insieme, nella solidarieta' endocategoriale che il legislatore si e' preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare l'idonea provvista dei mezzi. Considerazione, quest'ultima, tanto piu' valida ora, in un sistema autofinanziato. La permanente vigenza del fine pubblicistico dell'attivita' svolta dall'ente in questione esclude possa ritenersi lesiva della liberta' negativa di associazione l'imposizione da parte della legge di obblighi di appartenenza ad un organismo pubblico a struttura associativa. - V. sent. nn. 132/1984, 133/1984, 173/1986, 73/1992, 259/1992, 78/1995 e ord. nn. 813/1988 e 707/1988. red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte