Sentenza 249/1997 (ECLI:IT:COST:1997:249)
Massima numero 23347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 249/97. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGO NEGLI ENTI LOCALI - DIVIETO DI ASSUNZIONE PER LE PERSONE CONDANNATE PER DETERMINATI DELITTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA DESTITUZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI - NON IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 8, primo comma, n. 7, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui stabilisce che non possano essere nominati agli uffici previsti nella stessa legge i condannati per determinati delitti, in quanto non e' irragionevole che, all'atto della costituzione del rapporto di pubblico impiego, la condanna per determinati reati puo' costituire un requisito negativo legalmente previsto, nell'ambito dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge di cui, cosi' come stabilito dall'art. 51, primo comma, la pubblica amministrazione deve riscontrare la sussistenza, a garanzia del buon andamento dell'amministrazione e della dignita' di quanti sono richiamati a ricoprire uffici pubblici, ne' da' luogo ad una disparita' di trattamento in rapporto alla diversa rilevanza della medesima condanna per la destituzione dei pubblici dipendenti, attesa la diversita' di presupposti della destituzione, che presuppone il possesso dello status di pubblico dipendente, e della costituzione del rapporto di pubblico impiego. - Sulla destituzione automatica dei pubblici dipendenti: sent. n. 971/1988. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte