Ordinanza 251/1997 (ECLI:IT:COST:1997:251)
Massima numero 23403
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 18/07/1997; Pubblicazione in G. U. 23/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 251/97. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - SENATO DELLA REPUBBLICA - DELIBERA DI INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI PER CUI IL SENATORE ERMINIO BOSO E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE IN PROCESSO PENALE PER DIFFAMAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, CON ORDINANZA DEL GIUDICE (TRIBUNALE PENALE DI ROMA - SEZ. G.I.P.) INNANZI AL QUALE IL PROCESSO E' PENDENTE - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.

Testo
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale penale di Roma - Sez. Giudice per le indagini preliminari, nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 7 maggio 1997, con la quale si e' statuito che le dichiarazioni per le quali il Sig. Erminio Boso, all'epoca senatore, e' stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare, va dichiarato ammissibile in fase di delibazione. Infatti, rilevato che, in considerazione della tipicita' delle forme dei provvedimenti del giudice, non puo' ritenersi ostativo che il conflitto sia stato nel caso promosso con ordinanza, va riconosciuto che sia il G.I.P., -in base al principio piu' volte affermato dalla Corte, per cui i singoli organi giurisdizionali svolgono le loro funzioni in posizione di piena indipendenza - sia il Senato - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost.- sono entrambi legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto concerne i presupposti oggettivi, anche questi senza dubbio sussistono, essendo la Corte chiamata a valutare la legittimita' della dichiarazione di insindacabilita' adottata dal Senato, sotto i profili della correttezza del procedimento e della esattezza dei presupposti. - Sulla legittimazione del singolo organo giurisdizionale ad essere parte -sia sotto il profilo attivo che sotto quello passivo- nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, v. O. n. 339/1996. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37