Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni di salvaguardia delle zone umide - Possibili interventi sugli edifici posti nella fascia di tutela - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 13, comma 61, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021. (Classif. 170001).
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni di salvaguardia delle zone umide - Possibili interventi sugli edifici posti nella fascia di tutela - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 13, comma 61, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021. (Classif. 170001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 28, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 13, comma 61, lett. a), b) e c), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che, rispettivamente, definisce le zone umide beni paesaggistici oggetto di conservazione e di tutela, a prescindere dalle perimetrazioni operate sulle relative cartografie in misura inferiore; e che consente, sugli edifici posti nella fascia di tutela di cui al comma 1, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria - sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico - di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380 del 2001. L'impugnato art. 28 non riduce la tutela prevista per le zone umide, perché deve essere letto in una prospettiva sistematica, che tenga conto anche delle innovazioni racchiuse nel successivo art. 29, che abroga l'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, il quale riferiva la fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia ai soli laghi naturali e invasi artificiali e limitava il vincolo paesaggistico riguardante le zone umide alla dimensione spaziale rappresentata e individuata nella cartografia di piano. Nel negare rilievo a delimitazioni più anguste della fascia di tutela, la previsione impugnata ripristina per le zone umide quella zona di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia, che riveste importanza essenziale ai fini della salvaguardia del paesaggio. (Precedente: S. 308/2013 - mass. 37550).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 28, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 13, comma 61, lett. a), b) e c), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che, rispettivamente, definisce le zone umide beni paesaggistici oggetto di conservazione e di tutela, a prescindere dalle perimetrazioni operate sulle relative cartografie in misura inferiore; e che consente, sugli edifici posti nella fascia di tutela di cui al comma 1, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria - sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico - di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380 del 2001. L'impugnato art. 28 non riduce la tutela prevista per le zone umide, perché deve essere letto in una prospettiva sistematica, che tenga conto anche delle innovazioni racchiuse nel successivo art. 29, che abroga l'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, il quale riferiva la fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia ai soli laghi naturali e invasi artificiali e limitava il vincolo paesaggistico riguardante le zone umide alla dimensione spaziale rappresentata e individuata nella cartografia di piano. Nel negare rilievo a delimitazioni più anguste della fascia di tutela, la previsione impugnata ripristina per le zone umide quella zona di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia, che riveste importanza essenziale ai fini della salvaguardia del paesaggio. (Precedente: S. 308/2013 - mass. 37550).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 28
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 28
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 13
co. 61
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 13
co. 61
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 13
co. 61
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
n.
art. Convenzione europea sul paesaggio