Sentenza 259/1997 (ECLI:IT:COST:1997:259)
Massima numero 23481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 259/97. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI - NECESSITA' DELLA <> COMUNALE - CONTRASTO CON I PRINCIPI ESPRESSI NEL TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 25 DELLA LEGGE STATALE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi espressi nel testo originario dell'art. 25 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, e, conseguentemente, con l'art. 117 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (recante: "Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche"), nel testo anteriore alle modifiche ad esso recate dall'art. 16 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia) - il quale <> -, in quanto la norma regionale e' irrimediabilmente in contrasto con quella statale nel punto in cui estende la necessaria regolamentazione all'intero territorio del Comune, e non solo ad <> di esso, ne' l'opportunita', fatta valere dalla Regione, di tener conto di un territorio fittamente urbanizzato puo' valere a consentire il superamento di un vincolo recato da una norma di principio statale. Altresi' in contrasto con la norma statale e' la previsione della sottoposizione dei mutamenti di destinazione senza opere a concessione comunale, anziche' a semplice autorizzazione, non potendosi ritenere che la <> comunale, cui la norma regionale assoggetta determinati mutamenti di destinazione d'uso senza opere, sia diversa dalla concessione edilizia alla quale si riferisce la legge statale n. 47 del 1985, dato che, nella legislazione statale, la distinzione tra concessione ed autorizzazione e' netta, anche ai fini delle sanzioni applicabili nei casi di mancanza dell'una o dell'altra, e che peraltro non appare verosimile che la legge regionale, successiva a quella statale, l'abbia ignorata. - Cfr. S. n. 73/1991. - V., pure, O. n. 182/1995, con la quale la Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente, perche' valutasse nuovamente la rilevanza della questione 'de qua' alla luce della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, che ha abrogato e sostituito la disposizione denunciata. Il giudice ha ravvisato la persistenza della rilevanza - con una motivazione che la Corte ha ritenuto <> - riferita alla necessita' di valutare la legittimita' dell'atto amministrativo impugnato alla luce della disciplina in vigore all'epoca della sua emanazione, ancorche' poi (non retroattivamente) modificata. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte