Sentenza 261/1997 (ECLI:IT:COST:1997:261)
Massima numero 23418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 261/97. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' ESPROPRIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE O PER CONTO DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI (MEDIA TRA IL VALORE DEI TERRENI ED IL REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO, CON LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO COSI' DETERMINATO DEL QUARANTA PER CENTO) - RIFERIMENTO AL VALORE AGRICOLO MEDIO PER TUTTE LE AREE NON CLASSIFICABILI COME EDIFICABILI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INDENNIZZO QUALE "SERIO RISTORO" DELL'ESPROPRIAZIONE - PRETESO INGIUSTIFICATO EGUALE TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE - RIFERIMENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 530/1988, 1165/1988 E 283/1993 - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3, comma primo, e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede, per tutte le aree edificabili di diritto o di fatto, un unico criterio di valutazione indennitaria, pari a quello relativo alle aree agricole, e dell'art. 16, commi 4 e 5, l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella l. n. 359 del 1992, nella parte in cui, relativamente all'indennita' di espropriazione da attribuirsi per i terreni agricoli non aventi attitudine edificatoria, si rimette unicamente al valore agricolo medio risultante in tabelle vincolanti formate dalle competenti commissioni amministrative, in quanto - posto che nelle fattispecie sottoposte ai giudici "a quibus" risulta, per i terreni oggetto delle espropriazioni contestate, "l'esclusione di ogni vocazione edificatoria" o di "attitudine edificatoria" o di "suscettivita' edificatoria" neppure configurabile come "edificabilita' di fatto"; e che con le proposte questioni si mira a far introdurre nell'ordinamento un "tertium genus", tra le aree edificabili e tutte le altre aree parificate, quanto alla stima dell'indennita', a quelle agricole, in tal modo superando la scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra) - tale scelta legislativa non presenta caratteri di irragionevolezza o di arbitrarieta' tali da far riscontrare un vizio sotto i profili denunciati, ne' comunque pregiudica di per se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato, tenuto anche conto che per le aree non classificabili come edificabili e per quelle agricole si applicano le norme di cui al titolo II l. n. 865 del 1971 con tutti i relativi strumenti di tutela. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte