Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Necessaria strumentalità tra definizione del giudizio principale e risoluzione della questione, almeno sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia della Corte costituzionale sul percorso argomentativo del rimettente (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla disposizione che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell'accisa/il fornitore può avanzare nei confronti dell'amministrazione finanziaria). (Classif. 112005).
Nel giudizio incidentale il requisito della rilevanza richiede un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la definizione del giudizio principale, almeno ravvisabile sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia richiesta alla Corte costituzionale sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la propria decisione. (Precedente: O. 95/2023 - mass. 45538).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 CDFUE, dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell’accisa/il fornitore può avanzare nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa. La disposizione censurata attiene al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio a quo e che è estraneo all’ambito della cognizione del rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull'energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore. Lo stesso rimettente, peraltro, motiva la rilevanza con un’affermazione meramente assertiva né può trascurarsi il fatto che tale motivazione sia viziata anche dall’erronea affermazione del rimettente in merito al potere di non applicare la disposizione nazionale ritenuta contrastante con una direttiva nell’ambito di una controversia tra privati, considerata l’assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte).