Sentenza 262/1997 (ECLI:IT:COST:1997:262)
Massima numero 23446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23447


Titolo
SENT. 262/97 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - IMMOBILI INSERITI NELL'ELENCO DELLE BELLEZZE D'ASSIEME REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 - IMPOSIZIONE SUGLI STESSI DEL VINCOLO DI DURATA INDEFINITA - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI IMPOSIZIONE DEL VINCOLO DEFINITIVO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - <> -, in quanto il legislatore ha previsto un sistema (v., in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi"; e, per quanto riguarda la Regione Veneto, la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV), con il quale ha inteso dare applicazione generale a regole, in buona parte enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicita', partecipazione e tempestivita' dell'azione amministrativa, quali valori essenziali di un ordinamento democratico. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte