Sentenza 262/1997 (ECLI:IT:COST:1997:262)
Massima numero 23447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23446


Titolo
SENT. 262/97 B. EDILIZIA ED URBANISTICA - IMMOBILI INSERITI NELL'ELENCO DELLE BELLEZZE D'ASSIEME REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 - IMPOSIZIONE SUGLI STESSI DEL VINCOLO DI DURATA INDEFINITA - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI IMPOSIZIONE DEL VINCOLO DEFINITIVO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41, 42 E 44 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 44 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), <>, in quanto - posto che i beni immobili soggetti a vincoli paesistici per il loro intrinseco valore <> (cfr. la sentenza n. 417/1995)- deve essere riconfermata la non assimilabilita' dei vincoli paesistici a quelli urbanistici e la inconferenza di qualsiasi richiamo all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968: i beni paesistici, al pari dei beni vincolati dalla legge n. 431 del 1985, sono inscrivibili nella disciplina posta dall'art. 42, secondo comma, Cost., alla quale e' del tutto estranea la materia delle espropriazioni. Pertanto, sul piano costituzionale non si profila neppure una esigenza di inefficacia dei vincoli paesistici oltre un certo tempo, quando non sia intervenuto un primo atto collegato alla previsione di un indennizzo ovvero strettamente preordinato all'espropriazione. - Cfr., altresi', S. n. 56/1968. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte