Sentenza 264/1997 (ECLI:IT:COST:1997:264)
Massima numero 23461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 264/97. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTI DEGLI UFFICI TRIBUTARI NON CONFORMI AL GIUDICATO PENALE - IMPOSSIBILITA' DI FAR VALERE NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDICATO PENALE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER I RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 53 E 97 COST. - OBBLIGO DI CONFORMAZIONE AL GIUDICATO PENALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE - NON VINCOLATIVITA' DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 264/97. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTI DEGLI UFFICI TRIBUTARI NON CONFORMI AL GIUDICATO PENALE - IMPOSSIBILITA' DI FAR VALERE NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDICATO PENALE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER I RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 53 E 97 COST. - OBBLIGO DI CONFORMAZIONE AL GIUDICATO PENALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE - NON VINCOLATIVITA' DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono l'opposizione al silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione in ordine alle richieste di annullamento e revoca degli atti illegittimi, allorche' il giudicato finale di assoluzione del contribuente si sia formato successivamente alla scadenza dei termini per ricorrere dinanzi alla Commissione tributaria avverso gli avvisi di accertamento, in quanto, atteso il principio generale in forza del quale il potere attribuito all'amministrazione finanziaria di verificare l'eventuale rilevanza fiscale del fatto penalmente rilevante va esercitato nel rispetto del canone secondo cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali, le norme impugnate vanno interpretate nel senso che l'adeguamento della fattispecie tributaria all'accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto, dietro eventuale sollecitazione del contribuente, senza soggiacere al limite temporale della scadenza del termine per l'accertamento tributario (limite che, secondo una lettura della norma conforme a Costituzione, e' vincolante soltanto con riguardo all'attivita' degli organi fiscali diretta a modificare 'in peius' la posizione del contribuente), cosicche' il diritto di difesa del contribuente risulta adeguatamente tutelato dalla possibilita' di proporre ricorso, non solo contro i diversi atti con i quali per la prima volta si e' stati messi a conoscenza delle pretese impositive, ma anche contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto sulla stessa. - V. sent. 120/1992. red.: F. Mangano
Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono l'opposizione al silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione in ordine alle richieste di annullamento e revoca degli atti illegittimi, allorche' il giudicato finale di assoluzione del contribuente si sia formato successivamente alla scadenza dei termini per ricorrere dinanzi alla Commissione tributaria avverso gli avvisi di accertamento, in quanto, atteso il principio generale in forza del quale il potere attribuito all'amministrazione finanziaria di verificare l'eventuale rilevanza fiscale del fatto penalmente rilevante va esercitato nel rispetto del canone secondo cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali, le norme impugnate vanno interpretate nel senso che l'adeguamento della fattispecie tributaria all'accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto, dietro eventuale sollecitazione del contribuente, senza soggiacere al limite temporale della scadenza del termine per l'accertamento tributario (limite che, secondo una lettura della norma conforme a Costituzione, e' vincolante soltanto con riguardo all'attivita' degli organi fiscali diretta a modificare 'in peius' la posizione del contribuente), cosicche' il diritto di difesa del contribuente risulta adeguatamente tutelato dalla possibilita' di proporre ricorso, non solo contro i diversi atti con i quali per la prima volta si e' stati messi a conoscenza delle pretese impositive, ma anche contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto sulla stessa. - V. sent. 120/1992. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte