Sentenza 265/1997 (ECLI:IT:COST:1997:265)
Massima numero 23404
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Titolo
SENT. 265/97 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA, IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CON CUI L'EX DEPUTATO ON. FRANCESCO CAFARELLI E' STATO CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI A CAUSA DI DICHIARAZIONI RITENUTE DIFFAMATORIE - OBIEZIONE, ESPRESSA NELLA SENTENZA, CIRCA LA NON ESTENSIBILITA' DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE AI GIUDIZI CIVILI - REIEZIONE.
SENT. 265/97 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA, IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CON CUI L'EX DEPUTATO ON. FRANCESCO CAFARELLI E' STATO CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI A CAUSA DI DICHIARAZIONI RITENUTE DIFFAMATORIE - OBIEZIONE, ESPRESSA NELLA SENTENZA, CIRCA LA NON ESTENSIBILITA' DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE AI GIUDIZI CIVILI - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati in relazione alla sentenza 1^ giugno 1996 del Tribunale civile di Foggia, con la quale l'ex deputato on. Francesco Cafarelli e' stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali, che sarebbero derivati al magistrato dott. Luigi Piccardi, da dichiarazioni di contenuto diffamatorio, secondo la ricorrente da considerarsi "opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari", va respinta la obiezione addotta al riguardo nella sentenza, secondo cui l'insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., costituendo solo una causa di esclusione della pena, non escluderebbe la configurabilita' del reato e, di conseguenza, l'ammissibilita' dell'azione civile. Data infatti la 'ratio' giustificatrice della prerogativa, consistente nell'assicurare la libera espressione delle opinioni in Parlamento senza neppure la remora che potrebbe derivare dal timore di possibili addebiti di responsabilita', e' evidente come non solo la responsabilita' penale, ma anche quella civile, come qualsiasi altra forma di responsabilita' diversa da quella che puo' essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza, debba essere esclusa in forza della garanzia costituzionale. Cio' e' ora fuori discussione, dopo che la legge costituzionale n. 3 del 1993, modificando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ne ha sostituito l'originaria dizione ("i membri del Parlamento non possono essere perseguiti") con una piu' univocamente comprensiva ("non possono essere chiamati a rispondere"), ma era sostanzialmente pacifico gia' nel vigore del testo originario (sotto il cui impero hanno avuto luogo i fatti che hanno dato origine al giudizio di cui si discute), convergendo in tale interpretazione la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, e tanto piu' dopo che essa e' stata esplicitamente accolta dalla Corte costituzionale, la quale, proprio con riguardo ad una vicenda sorta a proposito di un giudizio civile, individuo' per la prima volta i principi di questa materia. - V. S. nn. 1150/1988 e 129/1996. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati in relazione alla sentenza 1^ giugno 1996 del Tribunale civile di Foggia, con la quale l'ex deputato on. Francesco Cafarelli e' stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali, che sarebbero derivati al magistrato dott. Luigi Piccardi, da dichiarazioni di contenuto diffamatorio, secondo la ricorrente da considerarsi "opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari", va respinta la obiezione addotta al riguardo nella sentenza, secondo cui l'insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., costituendo solo una causa di esclusione della pena, non escluderebbe la configurabilita' del reato e, di conseguenza, l'ammissibilita' dell'azione civile. Data infatti la 'ratio' giustificatrice della prerogativa, consistente nell'assicurare la libera espressione delle opinioni in Parlamento senza neppure la remora che potrebbe derivare dal timore di possibili addebiti di responsabilita', e' evidente come non solo la responsabilita' penale, ma anche quella civile, come qualsiasi altra forma di responsabilita' diversa da quella che puo' essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza, debba essere esclusa in forza della garanzia costituzionale. Cio' e' ora fuori discussione, dopo che la legge costituzionale n. 3 del 1993, modificando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ne ha sostituito l'originaria dizione ("i membri del Parlamento non possono essere perseguiti") con una piu' univocamente comprensiva ("non possono essere chiamati a rispondere"), ma era sostanzialmente pacifico gia' nel vigore del testo originario (sotto il cui impero hanno avuto luogo i fatti che hanno dato origine al giudizio di cui si discute), convergendo in tale interpretazione la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, e tanto piu' dopo che essa e' stata esplicitamente accolta dalla Corte costituzionale, la quale, proprio con riguardo ad una vicenda sorta a proposito di un giudizio civile, individuo' per la prima volta i principi di questa materia. - V. S. nn. 1150/1988 e 129/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte