Sentenza 265/1997 (ECLI:IT:COST:1997:265)
Massima numero 23405
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23404  23406  23407


Titolo
SENT. 265/97 B. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA, IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CON CUI L'EX DEPUTATO ON. FRANCESCO CAFARELLI E' STATO CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI A CAUSA DI DICHIARAZIONI RITENUTE DIFFAMATORIE - ASSUNTO DEL POTERE RICORRENTE, SECONDO CUI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SORGENDO QUESTIONE SULLA SINDACABILITA'0 DI OPINIONI ESPRESSE DA PARLAMENTARI, SAREBBE, IN MANCANZA DI UNA PREVIA DELIBERAZIONE, SUL PUNTO, DELLA CAMERA DI APPARTENENZA, "CARENTE DI GIURISDIZIONE" - REIEZIONE.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati in relazione alla sentenza 1^ giugno 1996 del Tribunale civile di Foggia con la quale l'ex deputato on. Francesco Cafarelli e' stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali, che sarebbero derivati al magistrato dott. Luigi Piccardi da dichiarazioni di contenuto diffamatorio, da considerarsi, secondo la ricorrente, "opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari", non puo' seguirsi la prospettazione della ricorrente, secondo cui l'autorita' giudiziaria, la quale si trovi dinanzi ad una questione di sindacabilita' della opinione espressa da un parlamentare, in mancanza di una "previa deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare in ordine alla valutazione se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ipotesi di cui all'art. 68 Cost.", sarebbe "carente di giurisdizione". Una tale prospettazione condurrebbe infatti a ricostruire impropriamente il sistema nei termini di una sorta di "pregiudizialita' parlamentare" che si imporrebbe in tutti i giudizi in cui si controverta di ipotetiche responsabilita' di un membro delle Camere suscettibili di essere ricondotte ad una sua manifestazione di opinione, collegabile all'esplicazione del mandato; e in definitiva a configurare nuovamente una specie di "autorizzazione a procedere" della Camera di appartenenza, in assenza della quale non potrebbe essere esercitata la funzione giurisdizionale. E' invece la concreta deliberazione della Camera, adottata nell'esercizio della potesta' ad essa spettante, che produce l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta, a meno che egli, ritenendo che la Camera stessa, con la dichiarazione di insindacabilita', abbia illegittimamente esercitato il proprio potere, per vizi 'in procedendo', oppure perche' "mancavano i presupposti di detta dichiarazione - tra i quali essenziale quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare -", ovvero perche' "tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati", sollevi, innanzi alla Corte costituzionale, conflitto di attribuzione. - Cfr. S. nn. 1150/1988 e 443/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte