Ordinanza 267/1997 (ECLI:IT:COST:1997:267)
Massima numero 23463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23464


Titolo
ORD. 267/97 A. EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA - CONCESSIONE IN SANATORIA - SILENZIO-ASSENSO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 E 118 COST. - PENDENZA DEL TERMINE PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO NEL GIUDIZIO 'A QUO' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l. 29 marzo 1995, n. 96, convertito in l. 31 maggio 1995, n. 206, in quanto, non essendosi verificato il presupposto per l'applicabilita' della norma denunciata, difetta la rilevanza della questione predetta (nella specie, si censura che la mancata pronuncia della Commissione per la salvaguardia di Venezia sulla domanda di interventi e modifica del territorio per la realizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito della conterminazione lagunare, si intende come emissione di un parere favorevole, laddove la stessa ordinanza di rimessione da' atto che era ancora in corso il termine per la formazione del silenzio-assenso. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte