Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44581


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza - Possibile ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio in caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante le demolizione parziale di solaio intermedio - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Denunce assertive e prive di adeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170001).

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto e al principio di leale collaborazione, dell'art. 14, comma 1, lett. g), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 39, comma 13, lett. e), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, per cui gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione non sono ammessi quando ricadono in aree sottoposte a particolari vincoli di tutela se già individuate con apposito provvedimento regolamentare o normativo prima della presentazione dell'istanza del richiedente. Le censure sono assertive e non avvalorate da una adeguata ricostruzione del quadro normativo, perché si esauriscono nel rilievo che la disciplina impugnata priverebbe di ogni efficacia la successiva individuazione di ulteriori aree di interesse paesaggistico. Il ricorrente, tuttavia, non offre alcun ragguaglio sui principi vigenti in tema di vincoli paesaggistici sopravvenuti e sulla portata della successiva individuazione delle aree di interesse paesaggistico, né dimostra in modo esauriente il contrasto della normativa regionale con tali principi.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 14  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/04/2015  n. 8  art. 39  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

Convenzione    n.   art.   Convenzione europea sul paesaggio