Ordinanza 267/1997 (ECLI:IT:COST:1997:267)
Massima numero 23464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
23463
Titolo
ORD. 267/97 B. EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA - COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OMESSA PREVISIONE DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 E 118 COST. - PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI REGIONALI - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 267/97 B. EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA - COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OMESSA PREVISIONE DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 E 118 COST. - PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI REGIONALI - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 5 della l. 16 aprile 1973, n. 171, in quanto, prevedendo la norma impugnata la presenza di rappresentanti della Regione Veneto in seno alla Commissione, la censura relativa alla insostituibilita' di tali componenti in ragione delle necessita' della loro partecipazione, non involge vizi di costituzionalita' della norma denunciata, bensi' eventuali vizi di legittimita' verificatisi nel funzionamento della Commissione predetta. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 5 della l. 16 aprile 1973, n. 171, in quanto, prevedendo la norma impugnata la presenza di rappresentanti della Regione Veneto in seno alla Commissione, la censura relativa alla insostituibilita' di tali componenti in ragione delle necessita' della loro partecipazione, non involge vizi di costituzionalita' della norma denunciata, bensi' eventuali vizi di legittimita' verificatisi nel funzionamento della Commissione predetta. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte