Ordinanza 267/1997 (ECLI:IT:COST:1997:267)
Massima numero 23464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23463


Titolo
ORD. 267/97 B. EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA - COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OMESSA PREVISIONE DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 E 118 COST. - PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI REGIONALI - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 5 della l. 16 aprile 1973, n. 171, in quanto, prevedendo la norma impugnata la presenza di rappresentanti della Regione Veneto in seno alla Commissione, la censura relativa alla insostituibilita' di tali componenti in ragione delle necessita' della loro partecipazione, non involge vizi di costituzionalita' della norma denunciata, bensi' eventuali vizi di legittimita' verificatisi nel funzionamento della Commissione predetta. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte