Ordinanza 268/1997 (ECLI:IT:COST:1997:268)
Massima numero 23370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 268/97. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE UMBRIA - LEGGE REGIONALE CONTENENTE "PRIME NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE" - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ESPRESSA REVOCA, CON SUCCESSIVA DELIBERA REGIONALE, DELLA IMPUGNATA DELIBERA - RINUNCIA AL RICORSO NOTIFICATA AI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Umbria, riapprovata il 3 giugno 1996, contenente "Prime norme di urbanistica commerciale", deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. Il ricorrente, dato atto che nel frattempo il Consiglio regionale, con delibera del 2 dicembre 1996, n. 277, ha revocato la delibera impugnata, ha infatti dichiarato, con atto notificato sia al Presidente del Consiglio che a quello della Giunta dell'Umbria, di rinunciare al ricorso. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 3

Costituzione  art. 127  co. 4

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25