Ordinanza 269/1997 (ECLI:IT:COST:1997:269)
Massima numero 23451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 269/97. REGIONE LIGURIA - IGIENE E SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI E CERTIFICAZIONI RICHIESTE DA PRIVATI AI FINI DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI - PAGAMENTO IN BASE A TARIFFA DEL SERVIZIO RESO DALLA U.S.L. - PREVISIONE REGIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE, NONCHE' DEI LIMITI ALL'IMPOSIZIONE DI TRIBUTI REGIONALI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 269/97. REGIONE LIGURIA - IGIENE E SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI E CERTIFICAZIONI RICHIESTE DA PRIVATI AI FINI DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI - PAGAMENTO IN BASE A TARIFFA DEL SERVIZIO RESO DALLA U.S.L. - PREVISIONE REGIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE, NONCHE' DEI LIMITI ALL'IMPOSIZIONE DI TRIBUTI REGIONALI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma della Regione Liguria che stabilisce il pagamento di una tariffa per il controllo, effettuato da esperti micologi dell'unita' sanitaria locale, dei funghi epigei spontanei destinati alla vendita (restando gratuito il controllo dei funghi destinati al consumo diretto) non e' in contrasto con principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), giacche' dalla legislazione statale in materia sanitaria e di commercio delle sostanze alimentari (art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie) non e' dato ricavare un principio fondamentale di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati. Ne' la disposizione denunciata e' censurabile in riferimento agli artt. 23 e 119 Cost., in quanto non configura un tributo regionale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente; ne' il pagamento di una tariffa stabilito da una legge regionale in una materia attribuita alla competenza della Regione viola la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27) - Sul principio secondo il quale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente non configura un tributo regionale, v. S. n. 105/1995; Nel senso che l'imposizione di una prestazione patrimoniale operata da una legge regionale e' costituzionalmente legittima, in via di principio, v. S. n. 180/1996. Sulla inesistenza di un principio di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati, v. S. n. 105/1995. red.: S. Evangelista
La norma della Regione Liguria che stabilisce il pagamento di una tariffa per il controllo, effettuato da esperti micologi dell'unita' sanitaria locale, dei funghi epigei spontanei destinati alla vendita (restando gratuito il controllo dei funghi destinati al consumo diretto) non e' in contrasto con principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), giacche' dalla legislazione statale in materia sanitaria e di commercio delle sostanze alimentari (art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie) non e' dato ricavare un principio fondamentale di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati. Ne' la disposizione denunciata e' censurabile in riferimento agli artt. 23 e 119 Cost., in quanto non configura un tributo regionale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente; ne' il pagamento di una tariffa stabilito da una legge regionale in una materia attribuita alla competenza della Regione viola la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27) - Sul principio secondo il quale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente non configura un tributo regionale, v. S. n. 105/1995; Nel senso che l'imposizione di una prestazione patrimoniale operata da una legge regionale e' costituzionalmente legittima, in via di principio, v. S. n. 180/1996. Sulla inesistenza di un principio di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati, v. S. n. 105/1995. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte