Ordinanza 270/1997 (ECLI:IT:COST:1997:270)
Massima numero 23452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
23453
Titolo
ORD. 270/97 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - DIVIETO DI SCARICO, SENZA AUTORIZZAZIONE, DI SOSTANZE "BIOCIDE" - LAMENTATA GENERICITA' DELLA NOZIONE DI SOSTANZA BIOCIDA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DETERMINATEZZA DELLA NORMA PENALE E DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 270/97 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - DIVIETO DI SCARICO, SENZA AUTORIZZAZIONE, DI SOSTANZE "BIOCIDE" - LAMENTATA GENERICITA' DELLA NOZIONE DI SOSTANZA BIOCIDA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DETERMINATEZZA DELLA NORMA PENALE E DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, nella parte in cui comprende, tra le sostanze in relazione alle quali deve esservi autorizzazione allo scarico indiretto (la cui mancanza configura una fattispecie di reato, punita ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni), i "biocidi e loro derivati". Non sussiste la lamentata violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale, giacche' la locuzione "biocidi" deriva dal linguaggio tecnico e scientifico ed e' stata altre volte presa in considerazione dal legislatore nel sistema di tutela ambientale, accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche, per delineare anche altre ipotesi di reato. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento di casi analoghi, denunciata sul presupposto, non fondato, della discrezionale e, nei diversi casi, variabile determinazione delle sostanze biocide da parte dell'interprete. red.: S. Evangelista
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, nella parte in cui comprende, tra le sostanze in relazione alle quali deve esservi autorizzazione allo scarico indiretto (la cui mancanza configura una fattispecie di reato, punita ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni), i "biocidi e loro derivati". Non sussiste la lamentata violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale, giacche' la locuzione "biocidi" deriva dal linguaggio tecnico e scientifico ed e' stata altre volte presa in considerazione dal legislatore nel sistema di tutela ambientale, accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche, per delineare anche altre ipotesi di reato. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento di casi analoghi, denunciata sul presupposto, non fondato, della discrezionale e, nei diversi casi, variabile determinazione delle sostanze biocide da parte dell'interprete. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte