Ordinanza 270/1997 (ECLI:IT:COST:1997:270)
Massima numero 23453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23452


Titolo
ORD. 270/97 B. LEGGE PENALE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - SIGNIFICATO E CONTENUTO - DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - RICORSO A TERMINI E NOZIONI EXTRAGIURIDICI - AMMISSIBILITA'.

Testo
Il principio di legalita' in materia penale implica che la legge determini in modo specifico il fatto previsto come reato consentendo quindi di individuare con sufficiente precisione la condotta sanzionata penalmente e di distinguere con chiarezza la sfera del lecito da quella dell'illecito, orientando preventivamente la condotta dei consociati. Nel delineare i fatti che costituiscono reato, la legge puo' ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato puo' essere ricavato da nozioni non giuridiche, purche' sia comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con sanzioni penali. - Cfr., sulla seconda parte della massima, sent. n. 312/1996 del 1996 e n. 414/1995. red.: S. Evangelista

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte