Sentenza 271/1997 (ECLI:IT:COST:1997:271)
Massima numero 23408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Titolo
SENT. 271/97 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLO A MOTORE A FINI DI TUTELA AMBIENTALE - APPLICABILITA' DEI DIVIETI STABILITI, NELLE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO, DI DECOLLO, ATTERRAGGIO E SORVOLO AL DI SOTTO DEI CINQUECENTO METRI DI QUOTA, DI VELIVOLI A MOTORE, NELLA PARTE DEL TERRITORIO PROVINCIALE COMPRESO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - ADOZIONE DI TALE NORMATIVA, DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA, SENZA LE PREVIE INTESE CON LO STATO RICHIESTE, RIGUARDO AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI TUTELA AMBIENTALE CONCERNENTI IL PARCO, DALLE DISPOSIZIONI DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA E DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE, A LORO VOLTA ATTUATIVE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COOPERAZIONE FRA STATO ED ENTI TERRITORIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 271/97 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLO A MOTORE A FINI DI TUTELA AMBIENTALE - APPLICABILITA' DEI DIVIETI STABILITI, NELLE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO, DI DECOLLO, ATTERRAGGIO E SORVOLO AL DI SOTTO DEI CINQUECENTO METRI DI QUOTA, DI VELIVOLI A MOTORE, NELLA PARTE DEL TERRITORIO PROVINCIALE COMPRESO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - ADOZIONE DI TALE NORMATIVA, DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA, SENZA LE PREVIE INTESE CON LO STATO RICHIESTE, RIGUARDO AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI TUTELA AMBIENTALE CONCERNENTI IL PARCO, DALLE DISPOSIZIONI DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA E DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE, A LORO VOLTA ATTUATIVE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COOPERAZIONE FRA STATO ED ENTI TERRITORIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, nella parte in cui prevede che i divieti, in esso stabiliti, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, di decollo, atterraggio, e sorvolo a quote inferiori a cinquecento metri dal suolo, di velivoli a motore, si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco nazionale dello Stelvio. La impugnata delibera legislativa non e' stata infatti preceduta dalle intese con lo Stato richieste, per i provvedimenti legislativi di tutela ambientale suscettibili di trovare applicazione anche all'interno del Parco (il cui perimetro attraversa il territorio di tre province), oltre che dall'art. 3, terzo comma, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, dall'art. 35 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 (con il quale la procedura inizialmente prevista solo per le Province autonome e' stata estesa anche alla Regione Lombardia) allo scopo di favorire, a garanzia della "configurazione unitaria" del Parco, l'omogeneita' delle discipline legislative da adottarsi al riguardo per la parte di rispettiva competenza territoriale). Intese che -come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato- sono destinate a realizzare il principio di leale cooperazione fra Stato ed enti territoriali. - Cfr. S. nn. 302/1994, 366/1992 e 210/1987. red.: S. Pomodoro
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, nella parte in cui prevede che i divieti, in esso stabiliti, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, di decollo, atterraggio, e sorvolo a quote inferiori a cinquecento metri dal suolo, di velivoli a motore, si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco nazionale dello Stelvio. La impugnata delibera legislativa non e' stata infatti preceduta dalle intese con lo Stato richieste, per i provvedimenti legislativi di tutela ambientale suscettibili di trovare applicazione anche all'interno del Parco (il cui perimetro attraversa il territorio di tre province), oltre che dall'art. 3, terzo comma, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, dall'art. 35 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 (con il quale la procedura inizialmente prevista solo per le Province autonome e' stata estesa anche alla Regione Lombardia) allo scopo di favorire, a garanzia della "configurazione unitaria" del Parco, l'omogeneita' delle discipline legislative da adottarsi al riguardo per la parte di rispettiva competenza territoriale). Intese che -come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato- sono destinate a realizzare il principio di leale cooperazione fra Stato ed enti territoriali. - Cfr. S. nn. 302/1994, 366/1992 e 210/1987. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 3
co. 3
legge 06/12/1991
n. 394
art. 35