Sentenza 271/1997 (ECLI:IT:COST:1997:271)
Massima numero 23409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Titolo
SENT. 271/97 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLO A MOTORE A FINI DI TUTELA AMBIENTALE - INTERDIZIONE, SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, DI VOLI CON DELTAPLANO A MOTORE E VELIVOLI ULTRALEGGERI A MOTORE - CARATTERE ASSOLUTO E INCONDIZIONATO DEL DIVIETO - IRRAZIONALITA' - INCOERENZA RISPETTO AD ALTRE NORME DELLA MEDESIMA LEGGE, BASATA NEL COMPLESSO SU DIVIETI DI CARATTERE PIU' LIMITATO E SELETTIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
SENT. 271/97 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLO A MOTORE A FINI DI TUTELA AMBIENTALE - INTERDIZIONE, SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, DI VOLI CON DELTAPLANO A MOTORE E VELIVOLI ULTRALEGGERI A MOTORE - CARATTERE ASSOLUTO E INCONDIZIONATO DEL DIVIETO - IRRAZIONALITA' - INCOERENZA RISPETTO AD ALTRE NORME DELLA MEDESIMA LEGGE, BASATA NEL COMPLESSO SU DIVIETI DI CARATTERE PIU' LIMITATO E SELETTIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbite la censura formulata in riferimento all'art. 41 Cost, ed altra non indicata nell'atto di rinvio governativo - l'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, con cui i voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore sono vietati in tutto il territorio provinciale. Invero, a parte la ipotizzabilita', tra le misure idonee a preservare la salute e l'ambiente dall'inquinamento acustico, di provvedimenti meno restrittivi, eventualmente non estesi a tutto il territorio provinciale, in armonia con gli strumenti di tutela introdotti dalla recente legislazione ambientale statale (v., in particolare, gli artt. 2, comma 2, legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, e 11, comma 3, lett. h), legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991) la previsione di un divieto assoluto e incondizionato, esteso all'intero ambito provinciale, limitato alle suddette attivita' di diporto - indubbiamente bisognose di adeguata regolamentazione - risulta priva di razionale giustificazione ed incoerente con la logica che complessivamente ispira la disciplina elaborata nella legge 'de qua', nella quale si delinea (v., in particolare, l'art. 1, comma 1) un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ed applicabile a tutti gli altri velivoli a motore. Ne', come argomento in contrario, puo' valere l'eccezionale possibilita', concessa ai sindaci territorialmente competenti dal quarto comma dell'art. 2, di derogare, in occasione di certe manifestazioni, al generale divieto stabilito dall'impugnato comma precedente. red.: S. Pomodoro
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbite la censura formulata in riferimento all'art. 41 Cost, ed altra non indicata nell'atto di rinvio governativo - l'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, con cui i voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore sono vietati in tutto il territorio provinciale. Invero, a parte la ipotizzabilita', tra le misure idonee a preservare la salute e l'ambiente dall'inquinamento acustico, di provvedimenti meno restrittivi, eventualmente non estesi a tutto il territorio provinciale, in armonia con gli strumenti di tutela introdotti dalla recente legislazione ambientale statale (v., in particolare, gli artt. 2, comma 2, legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, e 11, comma 3, lett. h), legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991) la previsione di un divieto assoluto e incondizionato, esteso all'intero ambito provinciale, limitato alle suddette attivita' di diporto - indubbiamente bisognose di adeguata regolamentazione - risulta priva di razionale giustificazione ed incoerente con la logica che complessivamente ispira la disciplina elaborata nella legge 'de qua', nella quale si delinea (v., in particolare, l'art. 1, comma 1) un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ed applicabile a tutti gli altri velivoli a motore. Ne', come argomento in contrario, puo' valere l'eccezionale possibilita', concessa ai sindaci territorialmente competenti dal quarto comma dell'art. 2, di derogare, in occasione di certe manifestazioni, al generale divieto stabilito dall'impugnato comma precedente. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte