Sentenza 271/1997 (ECLI:IT:COST:1997:271)
Massima numero 23410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 23/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Titolo
SENT. 271/97 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLO A MOTORE A FINI DI TUTELA AMBIENTALE - DIVIETO DI DECOLLO E ATTERRAGGIO DI APPARECCHI A MOTORE, IN DETERMINATE FASCE ORARIE, NELL'AEROPORTO DI SAN GIACOMO DI BOLZANO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, PROPOSTO IN BASE ALLE ERRONEE PREMESSE CHE LA NORMA IMPUGNATA INCIDESSE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO TURISTICO INTERNAZIONALE E CHE LA ATTUALE APPARTENENZA DELL'AEROPORTO SAN GIACOMO AL DEMANIO STATALE IMPEDISSE ALLA PROVINCIA DI ESERCITARE, AL RIGUARDO, I POTERI ATTRIBUITILE DALLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E TRASPORTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 271/97 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLO A MOTORE A FINI DI TUTELA AMBIENTALE - DIVIETO DI DECOLLO E ATTERRAGGIO DI APPARECCHI A MOTORE, IN DETERMINATE FASCE ORARIE, NELL'AEROPORTO DI SAN GIACOMO DI BOLZANO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, PROPOSTO IN BASE ALLE ERRONEE PREMESSE CHE LA NORMA IMPUGNATA INCIDESSE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO TURISTICO INTERNAZIONALE E CHE LA ATTUALE APPARTENENZA DELL'AEROPORTO SAN GIACOMO AL DEMANIO STATALE IMPEDISSE ALLA PROVINCIA DI ESERCITARE, AL RIGUARDO, I POTERI ATTRIBUITILE DALLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E TRASPORTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio, nei confronti dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, concernente il divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale, limitatamente ai voli turistici, da diporto o sportivi, o per traino di alianti, nell'aeroporto, fra gli altri, di San Giacomo di Bolzano. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il fatto che l'aeroporto San Giacomo, non essendosi ancora perfezionata la successione della Provincia sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione statutaria (in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) emanate con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, debba considerarsi tuttora appartenente al demanio statale, non impedisce invero all'ente resistente l'esercizio delle competenze -che, peraltro, non riguardano la regolamentazione del traffico turistico internazionale- attribuitegli dall'art. 1 delle stesse Norme di attuazione, per quanto attiene ai "servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle Province di Trento e di Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale... e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra Provincia e in quello di altra Regione". - Sulla possibilita' che l'assenza di disponibilita' dei beni si accompagni alla titolarita' dei poteri relativi ad essi, v., da ultimo, S. n. 343/1995. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio, nei confronti dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, concernente il divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale, limitatamente ai voli turistici, da diporto o sportivi, o per traino di alianti, nell'aeroporto, fra gli altri, di San Giacomo di Bolzano. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il fatto che l'aeroporto San Giacomo, non essendosi ancora perfezionata la successione della Provincia sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione statutaria (in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) emanate con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, debba considerarsi tuttora appartenente al demanio statale, non impedisce invero all'ente resistente l'esercizio delle competenze -che, peraltro, non riguardano la regolamentazione del traffico turistico internazionale- attribuitegli dall'art. 1 delle stesse Norme di attuazione, per quanto attiene ai "servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle Province di Trento e di Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale... e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra Provincia e in quello di altra Regione". - Sulla possibilita' che l'assenza di disponibilita' dei beni si accompagni alla titolarita' dei poteri relativi ad essi, v., da ultimo, S. n. 343/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 527
art. 7