Sentenza 272/1997 (ECLI:IT:COST:1997:272)
Massima numero 23420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 30/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23419


Titolo
SENT. 272/97 B. AMNISTIA E INDULTO - REATO DI TRUFFA MILITARE AGGRAVATA - OMESSA INCLUSIONE TRA I REATI AMNISTIABILI ASSIEME AL REATO COMUNE DI TRUFFA AGGRAVATA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE".

Testo
In applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della l. 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, comma 2, cod. pen. mil. pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen. (cfr. massima A). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte