Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi nelle zone urbanistiche C, D, G - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Denunce assertive e prive di adeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170001).
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi nelle zone urbanistiche C, D, G - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Denunce assertive e prive di adeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 16, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che ha introdotto alcune modifiche alla legislazione in materia di attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche C, D, G. Il ricorrente non approfondisce la portata lesiva delle modifiche di dettaglio apportate dalla normativa impugnata, né la doglianza è articolata in termini idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 16, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che ha introdotto alcune modifiche alla legislazione in materia di attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche C, D, G. Il ricorrente non approfondisce la portata lesiva delle modifiche di dettaglio apportate dalla normativa impugnata, né la doglianza è articolata in termini idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
Convenzione
n.
art. Convenzione europea sul paesaggio