Sentenza 273/1997 (ECLI:IT:COST:1997:273)
Massima numero 23455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Titolo
SENT. 273/97 B. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ISTRUZIONE MEDIA - PERSONALE DOCENTE CON INCARICO DI PRESIDE - TRATTAMENTO ECONOMICO - QUESTIONE AVENTE AD OGGETTO UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 273/97 B. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ISTRUZIONE MEDIA - PERSONALE DOCENTE CON INCARICO DI PRESIDE - TRATTAMENTO ECONOMICO - QUESTIONE AVENTE AD OGGETTO UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, trattandosi di disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e non e' suscettibile, trattandosi di norma secondaria, di essere oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. - cfr., da ultimo, ord. n. 208/1997. red.: F. Mangano
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, trattandosi di disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e non e' suscettibile, trattandosi di norma secondaria, di essere oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. - cfr., da ultimo, ord. n. 208/1997. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte