Sentenza 273/1997 (ECLI:IT:COST:1997:273)
Massima numero 23455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23454  23456  23457


Titolo
SENT. 273/97 B. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ISTRUZIONE MEDIA - PERSONALE DOCENTE CON INCARICO DI PRESIDE - TRATTAMENTO ECONOMICO - QUESTIONE AVENTE AD OGGETTO UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, trattandosi di disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e non e' suscettibile, trattandosi di norma secondaria, di essere oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. - cfr., da ultimo, ord. n. 208/1997. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte