Sentenza 273/1997 (ECLI:IT:COST:1997:273)
Massima numero 23456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Titolo
SENT. 273/97 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE DOCENTE - PERSONALE CON INCARICO (TEMPORANEO) DI PRESIDE - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE SPETTANTE AI PRESIDI DI RUOLO - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE NONCHE' DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 273/97 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE DOCENTE - PERSONALE CON INCARICO (TEMPORANEO) DI PRESIDE - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE SPETTANTE AI PRESIDI DI RUOLO - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE NONCHE' DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 14 agosto 1971, n. 821, nella parte in cui non prevedono l'attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza nelle scuole medie e nelle scuole secondarie - cui peraltro e' attribuita, in aggiunta allo stipendio, un'indennita' in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituto scolastico - del medesimo trattamento economico previsto per i presidi di ruolo. Non sussiste il denunciato contrasto con il principio di proporzionalita' della retribuzione (art. 36 Cost.), in quanto la differenza retributiva e' oggettivamente ancorata ad una diversa qualita' del lavoro con la quale la medesima funzione e' espletata. L'esercizio eccezionale e temporaneo di funzioni direttive da parte del personale docente, appartenente ad un ruolo diverso, non implica necessariamente la diversa e maggiore qualificazione professionale propria del ruolo direttivo, sicche' non e' irragionevole che vi sia una differenza di trattamento economico rispondente ad un diverso livello di qualificazione professionale, accertata solo per i presidi di ruolo a seguito di apposito concorso. Ne' puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacche' la diversita' di stipendio tra preside di ruolo e docente con incarico di presidenza resta collegata allo specifico ruolo di appartenenza ed allo stato giuridico delle due diverse figure. Ne' la mancata attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza dell'identico trattamento economico previsto per i presidi di ruolo viola i principi di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che non possono essere richiamati per conseguire miglioramenti retributivi. red.: F. Mangano
Non e' fondata, con riferimento agli 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 14 agosto 1971, n. 821, nella parte in cui non prevedono l'attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza nelle scuole medie e nelle scuole secondarie - cui peraltro e' attribuita, in aggiunta allo stipendio, un'indennita' in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituto scolastico - del medesimo trattamento economico previsto per i presidi di ruolo. Non sussiste il denunciato contrasto con il principio di proporzionalita' della retribuzione (art. 36 Cost.), in quanto la differenza retributiva e' oggettivamente ancorata ad una diversa qualita' del lavoro con la quale la medesima funzione e' espletata. L'esercizio eccezionale e temporaneo di funzioni direttive da parte del personale docente, appartenente ad un ruolo diverso, non implica necessariamente la diversa e maggiore qualificazione professionale propria del ruolo direttivo, sicche' non e' irragionevole che vi sia una differenza di trattamento economico rispondente ad un diverso livello di qualificazione professionale, accertata solo per i presidi di ruolo a seguito di apposito concorso. Ne' puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacche' la diversita' di stipendio tra preside di ruolo e docente con incarico di presidenza resta collegata allo specifico ruolo di appartenenza ed allo stato giuridico delle due diverse figure. Ne' la mancata attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza dell'identico trattamento economico previsto per i presidi di ruolo viola i principi di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che non possono essere richiamati per conseguire miglioramenti retributivi. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte