Sentenza 274/1997 (ECLI:IT:COST:1997:274)
Massima numero 23421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 274/97. PROCESSO PENALE - REATI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MILITARE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - APPLICABILITA' DI DETTO RITO SOLTANTO NELLE IPOTESI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE PER IL REATO MILITARE DELL'ALLONTANAMENTO ILLECITO, PUNIBILE A RICHIESTA DEL COMANDANTE DEL CORPO DA CUI DIPENDE IL MILITARE RITENUTO COLPEVOLE - PRETESA, INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI PIU' GRAVI DI REATI MILITARI PERSEGUIBILI D'UFFICIO - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, limitando i casi in cui e' possibile il procedimento per decreto ai reati perseguibili d'ufficio, eclude(rebbe) da tale procedimento i reati puniti, ai sensi dell'art. 260, comma 2, cod. pen. mil. pace, "a richiesta del Comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole", in quanto - posto, innanzitutto, che la disciplina del procedimento per decreto, in relazione ai reati militari, dettata dagli artt. 382 e ss. cod. pen. mil. pace e' stata abrogata da quella contenuta negli artt. 459 e ss. cod. proc. pen. in tema di procedimento per decreto, con conseguente applicabilita', anche per i reati militari, di quest'ultima disciplina; che la scelta del modo di procedibilita' (d'ufficio, a querela, a richiesta, su autorizzazione, etc-) coinvolge la politica legislativa e deve pertanto rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, sindacabili in sede di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita'; e che la valutazione del legislatore, ai fini del trattamento processuale dei reati per i quali e' esperibile il procedimento per decreto, non e' collegato alla maggiore o minore gravita', ma, come risulta anche dai lavori preparatori, discende dalla presunzione, che non appare manifestamente irragionevole, di una maggiore complessita' degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilita' condizionata, che non si addice alle caratteristiche di snellezza e celerita' proprie del rito monitorio - la condizione di procedibilita' costituita dalla richiesta del Comandante del corpo rappresenta un aggravio procedimentale, preordinato peraltro alla salvaguardia di interessi pubblici e privati meritevoli di tutela, che, nella valutazione non irragionevole del legislatore, ha indotto a limitare il procedimento per decreto ai soli reati perseguibili d'ufficio. - S. n. 7/1988; O. nn. 284/1987, 204/1988, 396/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte